Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Il contributo in conto capitale è corrisposto di norma in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera; eccezionalmente possono essere corrisposti in corso di esecuzione acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo in conto capitale, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Assessorato dei lavori pubblici; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.
(2) Il contributo annuo è corrisposto, dopo l'accertamento della regolare esecuzione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.
(3) Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di certificati di avanzamento dei lavori regolarmente vistati dall'Assessorato dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.