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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 35/septies (Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi)   

(1)  Per l’urbanizzazione delle zone per insediamenti produttivi d’interesse comunale ai sensi dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota dei costi a loro carico. 7) 

7)
L'art. 35/septies è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.