Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) Del contributo possono usufruire anche coloro per i quali a partire dalla data 1° luglio 1968 esistevano i presupposti richiesti dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge.
(2) Le domande di concessione di contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2005.10)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.