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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 3

(1) Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio, viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno su accertamento dell'Ufficio di ragioneria provinciale.

(2) I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi, vengono tratti sull'apposito stanziamento iscritto nel Titolo III, categoria I, del bilancio provinciale. Annualmente con l'approvazione del rendiconto di cui al successivo articolo sarà provveduto al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di bilancio.