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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 2

(1) Allo scopo vengono accesi presso l'ufficio dei conti correnti postali uno o più conti in corrispondenza ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.