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In vigore al: 08/03/2016

39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 4261)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nella G.U. 8 agosto 1984, n. 217.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la Provincia di Trento.

(2) Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

(3) Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo articolo 2, sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.2)

(4) Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

(5) Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

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2)
Il comma 3 è stato modificato dall art. 1 del D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.

Art. 2

(1) La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'articolo 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

(2) Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.3)

(3) I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  1. professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università;
  2. magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
  3. impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti medianti concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
  4. professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;
  5. avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
  6. laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione. 4)

(4) Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo articolo 5.4)

(5) In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata.5)

3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
4)
Il comma 3 è stato modificato e il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
5)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

  1. dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;
  2. dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima;

(2) La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:

  1. dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento;
  2. dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

(3) I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.

(4) Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia.

(5) Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai Presidenti della Giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.

(6) Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.

(7) Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

(8) La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

(9) La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.

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Art. 4

(1) I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.

(2) I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.

(3) I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano".6)

6)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 5

(1) Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni.7)

(2) I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

(3) Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del Consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il Consiglio provinciale stesso.

(4)8)

7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
8)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, e successivamente abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 6

(1) II presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.9)

(2) In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.

(3) Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161; vedi l'art. 11 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161:

Art. 1

(1) Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto è prorogata di un anno.

Art. 7

(1) La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco.

(2) Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell'articolo 91, ultimo comma, dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali, provinciali o comunali ai sensi dell'articolo 92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'articolo 84 del ripetuto statuto.

(3) Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 8

(1) Sulla procedura di cui all'articolo 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 9

(1) Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'articolo 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'articolo 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne dà atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.

(2) Ai sensi dell'articolo 92 dello statuto, il ricorso può essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parità tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.

(3) Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino Ufficiale utile della Regione.

(4) Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento già impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, può, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimità; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 7.

(5) Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'articolo 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino.

(6) Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.

Art. 10

(1) I ricorsi previsti dal precedente articolo 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.

(2) Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'articolo 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso.

(3) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato articolo 92 rispetto a quello pendente innanzi a sé.

(4) Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.

(5) Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'articolo 92 è data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto con le modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 11

(1) L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12

(1) Presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.

(2) Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato. 10)

(3) Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale previste nella allegata tabella A che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.

(4) Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione.

(5) I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

(6) Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.11)

10)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.
11)
L'art. 12 è stato modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 13

(1) Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei predetti uffici.

(2) Le segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

(3) Le parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza di trattazione.

(4) I ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della sezione autonoma, ancorchè diretti al Consiglio di Stato, e non ancora depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento o della sezione autonoma di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 14

(1) Per gli effetti di cui all'articolo 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente articolo 2.

(2) La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

(3) Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua.

(4) L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

(5) Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

(6) I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

(7) Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

(8) Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata di due unità.12)

12)
L'art. 14 è stato modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

Art. 15

(1) Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonché tra i dipendenti di ruolo della Regione, delle Province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il Presidente della Regione per i dipendenti della Regione, con i Presidenti delle Province autonome per i dipendenti delle rispettive Province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in posizione di comando.13)

(2) Al personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752e successive modificazioni.

(3)14)

13)
Vedi l'art. 8 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161:

Art. 8

(1) Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(2) L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilità ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

(3) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

(4) L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso è effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.

14)
L'art. 15, l comma 3, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Art. 16

(1) Per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per lo svolgimento dei giudizi innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1034, e 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 17

(1) All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, le spese per il funzionamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute, in deroga a quanto disposto dall'articolo 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dai commissari del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante aperture di credito.

Art. 18

(1) È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 19

(1) La disciplina della materia e delle procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 19, terzo comma dello statuto e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 11615) , è subordinata all'approvazione di apposita norma di attuazione.

15)
Vedi il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 19/bis

(1) Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

(2) Ai consiglieri scelti tra agli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e), dell'articolo 2, si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto.16)

16)
L'art. 19/bis è stato aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.

Art. 19/ter

(1) A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.

(2) Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale die tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.

(3) Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.

(4) Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

(5) La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

(6) Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.

(7) Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.17)

17)
L'art. 19/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Tabella A18) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998 - Rideterminazione degli organici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Procedimento
18)
La Tabella A è stata sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161, e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 maggio 2011, n. 92.

Tabella B19) delibera sentenza

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO - PERSONALE
AMMINISTRATIVO: RUOLO LOCALE

CODICE
DENOMINAZIONE

PROFILI
PROFESSIONALI

DOTAZIONE ORGANICA

 

Dirigente (Segretario generale)

 

 

1

 

Totale parziale

 

 

1

171 A

NONA qualifica funzionale

 

 

 

Direttore di cancelleria

1

 

 

 

Totale parziale

1

 

 

 

OTTAVA qualifica funzionale

 

 

174

Funzionario di cancelleria

1

 

 

32

Revisore interprete-traduttore

1

 

 

 

Totale parziale

2

 

 

 

SETTIMA qualifica funzionale

 

 

33

Traduttore-interprete

1

 

 

 

Totale parziale

1

 

 

 

SESTA qualifica funzionale

 

 

75

Ragioniere

2

 

 

175

Assistente giudiziario

2

 

 

 

Totale parziale

4

 

 

 

QUINTA qualifica funzionale

 

 

4

Operatore amministrativo

4

 

 

 

Totale parziale

4

 

 

 

QUARTA qualifica funzionale

 

 

5

Coadiutore

4

 

 

11

Autista meccanico

1

 

 

 

Coadiutore notificatore

1

 

 

 

Totale parziale

6

 

 

 

TERZA qualifica funzionale

 

 

10

Conducente di automezzi

1

 

 

24

Addetto ai servizi ausiliari e di

 

 

 

 

anticamera

1

 

 

 

Totale parziale

2

 

 

 

Totale generale personale

20

 

1

 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998 - Rideterminazione degli organici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Procedimento
19)
La Tabella B è stata sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
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