In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 10171)
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati

1)
Pubblicato nella G.U. 12 marzo 1979, n. 70.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.2)

massimeCorte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183 - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili col relativo decreto ministeriale – non fondatezza – entra nelle materie della circolazione stradale e della distribuzione dell’energia
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010 - Cave e torbiere - aree estrattive - lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave o scavi- non assoggettabilità alla disciplina dei rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008 - Attribuzione del riconoscimento delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Legittimità costituzionale.
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002 - Adeguamento della disciplina del commercio alle norme fondamentali di riforma economico-sociale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988 - Attribuzione della qualifica di impresa artigiana - Ha effetto anche ai fini previdenziali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988 - Contributi statali per l'automazione dei processi produttivi
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988 - Incentivi statali a favore dell´industria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988 - Rilascio di permessi di ricerca mineraria - Erogazione di incentivi
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988 - Trasferimento delle partecipazioni azionarie dell´Ente autonomo di gestione delle aziende termali
2)
L'art. 1 è stato modificato dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 300.

Art. 2   delibera sentenza

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

(2) Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

massimeCorte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 477 del 08.11.2000 - Riordinamento delle Camere di commercio - Mancato adeguamento della legislazione regionale

Art. 3

(1) Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.

(2) L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.

(3) Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 4  delibera sentenza

(1) Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente articolo 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.3)

(1/bis) Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle Camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.4)

(1/ter) Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.4)

(1/quater) Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. È soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.4)

(2) (3)5)

(4) L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995 - Soppressione dei comitati provinciali dei prezzi e devoluzione delle relative funzioni agli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato
3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113.
4)
Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113.
5)
I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 4 del D.Lgs. 1° marzo 2001, n. 113.

Art. 5  delibera sentenza

(1) In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'articolo 15 del testo, unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di Trento e Bolzano nella materia dell'incremento della produzione industriale, che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale.

(2) Le deliberazioni della competente Giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale.

(3) Le quote di finanziamento sono indicate, in relazione alle spese degli interventi dello Stato nella materia, nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del citato testo unico n. 670 e sono iscritte nei bilanci delle due province con vincolo di destinazione alla materia stessa.

(4) La competente Giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento.

(5) Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988 - Incentivi statali a favore dell´industria
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986 - Provvidenze statali per lo sviluppo delle cooperative - Invasione della competenza regionale

Art. 6  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'articolo 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

(2) Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale della fiere sentite le province.

(3) La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269, a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989.6)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003 - Spostamento, mediante provvedimento ministeriale, della data per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi delle fiere
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi sulle fiere
6)
Il comma 3 è stato integrato dall'art. 10 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 7

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato tecnico-regionale per il Trentino-Alto Adige costituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento cessa la propria attività nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Nella determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si terrà conto anche dei contributi dello Stato al fondo per il contributo nel pagamento interessi istituito presso la predetta Cassa.

(2) Qualora la regione, con il concorso finanziario delle province, attribuisca ad aziende di credito a carattere regionale i compiti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949e all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della quota variabile da devolvere alle determinazione della quota variabile da devolvere alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del citato statuto, si terrà conto dei conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione e di garanzia di cui agli articoli 36 e 1 delle suddette leggi.

Art. 87)

7)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Art. 9

(1) Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'articolo 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 10  delibera sentenza

(1) Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.8)

(2) Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.8)

(3) Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.9)

(4) Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.8)

(5) I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.10)

(6) Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed all'elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.10)

(7) In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.10)

(8) In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.10)

(9) Restando ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

(10) L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.11)

(11) Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.11)

(12) Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.11)

(13) Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime.11)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991 - Ordinamento degli uffici - Statistica - Atto governativo di indirizzo e coordinamento emanato in carenza di adeguata base legislativa - Annullamento del decreto presidenziale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990 - Sistema statistico nazionale
8)
Sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.
9)
Inserito dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.
10)
Inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 290.
11)
Aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

Art. 11  delibera sentenza

(1) È delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979, salvo che dette norme di riforma non dispongano diversamente.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995 - Soppressione dei comitati provinciali dei prezzi e devoluzione delle relative funzioni agli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato

Art. 12

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'articolo 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti concernenti le materie di cui al presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

(3) I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 13

(1) La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

(2) Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1978, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 14

(1) Entra trento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 15

(1) Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico