(1) Alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni tributarie previste dalle leggi dello Stato a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura nella restante parte del territorio nazionale.
(2) L'aliquota, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato, dell'imposta locale sui redditi è stabilita ogni anno, salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978, n. 38, entro i limiti fissati dalle leggi dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale in sede di approvazione del bilancio camerale.
(3) Spettano alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di competenza delle suddette province. Dette funzioni continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino a quando non venga diversamente disposto con legge provinciale.