(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'articolo 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.
(2) Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entità numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.
(3) Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettiva ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche individuale in atto.
(4) I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, già iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonché quelli già iscritti all' I.N.P.D.A.I., hanno facoltà di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.