(1) Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.
(2) La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
(3) Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorchè apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.
(4) Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, nè l'articolo 321 del medesimo codice.
(5) La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.
(6) Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.
(7) Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il Presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al Presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.34)