(1) La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
(2) Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienicosanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
(3) Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.4)