(1) La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.