(1) Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.
(2) Sino alla data indicata nel comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.
(3) Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.
(4) Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, sempreché non risultino in contrasto con il piano medesimo.
(5) Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le province possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.