(1) Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.
(2) L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la Giunta provinciale competente.