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In vigore al: 08/03/2016

16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 3811)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

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1)
Pubblicato nella G.U. 27 agosto 1974, n. 223.

Art. 19                 delibera sentenza

(1)  Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. alle strade statali;
  2. alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
  3. alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
  4. agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
  5. ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
  6. 13)
  7. all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
  8. ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
  9. alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale. 13) 

(2)  A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.14) 

(3)  Le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.14) 

(4)  I beni immobili espropriati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I ben immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia Autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia Autonoma.15) 

(5)  Le somme spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

  1. per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse Province;
  2. per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due Province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le Province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi. 14) 

(6)  Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due Province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due Province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.14) 

(7)  Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.14) 

(8)  I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle Province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle Province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.14) 

(9)  Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.14) 

(10)  Il pagamento delle somme spettanti alle Province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.14) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274 - Autostrada A31 "Valdastico" - imposizione di un termine di 60 giorni per trovare un intesa con la Provincia di Trento - non esistenza di alcun progetto - illegittimità - applicazione "temporanea" alle Regioni e Province autonome di una disciplina incentivante l'utilizzo di veicoli a energia elettrica - materia dell'energia e di trasporti di interesse provinciale - illegittimità
massimeCorte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122 - Provincia di Trento – Autostrada “Valdastico Nord” – inserimento da parte dello Stato nella nuova rete transeuropea dei trasporti – non esclude la previa intesa con la Provincia in caso di realizzazione
Sentenza 3 giugno 2013 (5 giugno 2013), n. 122; Pres. Gallo; Red. Silvestri
massimeCorte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89 - Richiesta di un referendum abrogativo da parte del Consiglio dei Comuni - necessità di escludere le leggi tributarie e di bilancio – cessazione della materia del contendere
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massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003 - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001 - Istituzione di sezione staccata dell´ufficio autostrade di Bologna dell´ANAS - Riscossione di canoni scaduti e riparto di beni strumentali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000 - Case cantoniere ex A.N.A.S. occupate da dipendenti in pensione - ordinanza di sfratto in via amministrativa
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989 - Costruzione di opere paravalanghe a protezione di strade statali, autostrade e linee ferroviarie
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988 - Disciplina delle distanze minime delle costruzioni dalle linee ferroviarie - Non rientra nella materia dell'urbanistica
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988 - Trasferimento del compartimento dell'ANAS - Assunzione di personale in violazione del principio del bilinguismo
13)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320; la lettera f) è stata successivamente abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.
14)
I commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.
15)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, e successivamente integrato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 176.
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