(1) Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377.