Pubblicato nella G. U. 26 luglio 1974, n. 196.
(1) Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente articolo 1.
(2) In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi. 2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.