(1) Tra le attribuzioni spettanti alle Province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla Provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della Provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della Provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla Provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la Provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla Provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla Provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.
(2) Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle Province il diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.4)