Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Sino a quando le Province non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla Giunta provinciale competente.