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In vigore al: 08/03/2016

6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 491)
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.

TITOLO I
Organi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano

Art. 1

(1) Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2-62)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 7

(1) (2)2)

(3) Il progetto di legge, previsto dall'articolo 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 8-92)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 10

(1) Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

Art. 11-142)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 15

(1) L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula: "Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...)". "Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

(2) Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia)".

(3) Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

Art. 16

(1) Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.

(2) I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.

(3) Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

(4) Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della Regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

Art. 17

(1) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, è gratuita.

Art. 18

(1) Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19  delibera sentenza

(1) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

(2) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province.

(3) Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(4) Il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorchè le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province.3)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 398 del 11.12.1998 - Quote latte - Criteri di effettuazione della compensazione nazionale - Piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e riassegnazione delle quote latte abbandonate
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988 - Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva
3)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 20-222)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 23

(1) La norma dell'articolo 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

(2) La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 24

(1) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

(2) Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del Consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'articolo 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

(3) In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

(4) Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

(5) Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

TITOLO II
Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, Libri fondiari, Enti locali, Casse di malattia, giudici conciliatori

Art. 25

(1) La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'articolo 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la Regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

Art. 26

(1) L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.

(2) La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'articolo 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 272)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

Art. 284)

4)
Abrogato dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 29  delibera sentenza

(1) Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988 - Provvedimento di accertamento della demanialità - Non costituisce titolo idoneo per l'intavolazione del bene

Art. 30

(1) Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

Art. 31

(1) Agli effetti dell'articolo 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

(2) Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.5)

(3) Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

(4) Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

5)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 296.

TITOLO III
Della rappresentanza del Governo nella Regione e nelle Province

Art. 32

(1) I commissari del Governo di cui all'articolo 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

Art. 33

(1) In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

Art. 34

(1) Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1 classe ed è assegnato un alloggio di servizio.6)

6)
L'art. 34 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.

Art. 35

(1) Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.7)

(2) È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede.7)

(3) La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(4) All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico deI bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.8)

(5) Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto, delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(6) Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.8)

7)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
8)
Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 36

(1) La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

(2) Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37-382)

2)
Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

TITOLO IV
Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione e delle Province

Art. 399)

9)
L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

Art. 4010)

10)
L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

Art. 41

(1) La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.11)

11)
L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

TITOLO V
Controllo sugli atti della Regione e delle Province

Art. 42-5012)

12)
Abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 51

(1) Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52

(1) Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle Province ai sensi dell'articolo 111 dello statuto, le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle Province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle Province o ad uffici regionali operanti per conto delle Province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 53

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'articolo 1213) , e i titoli I, VI, VIII, escluso l'articolo 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'articolo 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

13)
Vedi l'art. 12 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414:

Art. 12

(1) Qualora il Presidente della giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il Presidente della giunta provinciale.

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