Pubblicato nel B.U. del 19 luglio 2011, n. 29.
(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:
“Art. 3 Autorizzazione e accreditamento
1. Il centro di assistenza diurna deve essere autorizzato ed accreditato ai sensi della vigente normativa provinciale.”
(1) Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:
“1. Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 3.”
(1) L’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:
“Art. 8 Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza
1. L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporanea-mente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni.
2. Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).
3. La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l’ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competenti circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti.
4. La Giunta Provinciale stabilisce annualmente le tariffe del servizio.”
(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.