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In vigore al: 08/03/2016

i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 141)
Regolamento di esecuzione sugli organi della formazione continua in sanità

1)

Pubblicato nel. B.U. 3 maggio 2011, n. 18.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, di seguito denominata Conferenza, e della Commissione provinciale per la formazione continua ECM della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Commissione, in attuazione dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

(2) La Conferenza e la Commissione sono nominate dalla Giunta provinciale e restano in carica cinque anni.

Art. 2 (Composizione della Conferenza)

(1) La Conferenza, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:

  1. il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;
  2. due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico clinico;
  3. un/una rappresentante dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Bolzano;
  4. un/una rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Bolzano;
  5. un/una rappresentante del collegio provinciale degli infermieri;
  6. un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano;
  7. un/una rappresentante del collegio delle ostetriche della provincia di Bolzano;
  8. un/una rappresentante del collegio professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di Bolzano;
  9. un esperto/un'esperta della riabilitazione;
  10. un/una rappresentante del Comitato per le pari opportunità dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  11. tre rappresentanti della direzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Art. 3 (Compiti della Conferenza)

(1) Alla Conferenza spettano i seguenti compiti:

  1. predisposizione del piano triennale per la formazione continua in sanità, comprendente anche gli obiettivi formativi della Provincia autonoma di Bolzano nonché le strategie di sistema della formazione continua in sanità;
  2. elaborazione di proposte per lo sviluppo di competenze in settori professionali specifici od organizzativi;
  3. elaborazione del parere sui criteri per l’accreditamento dei provider, sui criteri per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM;
  4. promozione delle attività e delle iniziative per la formazione continua in sanità.

(2) Il piano triennale per la formazione continua in sanità della Provincia autonoma di Bolzano è approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 4 (Composizione della Commissione)

(1) La Commissione, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:

  1. il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;
  2. quattro esperti nel campo della formazione continua che non abbiano conflitti d'interesse con il sistema dei provider accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5 (Compiti della Commissione)

(1) Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

  1. elaborazione ed applicazione dei criteri di accreditamento dei provider e del rispettivo manuale;
  2. elaborazione ed applicazione dei criteri per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM;
  3. verifica della qualità dell’offerta formativa e dell’applicazione del piano triennale per la formazione continua in sanità rispetto agli obiettivi della Provincia autonoma di Bolzano;
  4. coordinamento dell’attività dell’osservatorio della formazione continua in sanità, avente sede presso l'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario;
  5. supporto nell’amministrazione del sistema informativo;
  6. richiesta di parere alla Conferenza, agli ordini e collegi professionali, nonché ai sindacati sui criteri per l’accreditamento dei provider, per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine fissato dalla Commissione; decorso detto termine, si può prescindere dal parere;
  7. collaborazione con la rete degli altri osservatori provinciali e regionali nell’ambito delle iniziative dell’Osservatorio nazionale sulla qualità dell’educazione continua in medicina;
  8. partecipazione e collaborazione alle iniziative della Commissione nazionale per la formazione continua.

(2) I criteri per l’accreditamento dei provider, per lo svolgimento degli eventi formativi e per l’attribuzione dei crediti ECM sono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 6 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 8, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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