(1) Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
(2) Nelle stazioni dei trasporti speciali tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.
(3) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.