(1) Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione in prossimità delle porte d’uscita segnalate, con il minimo di una vettura per convoglio, attrezzata per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
(2) Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, due dei quattro posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione, devono essere adeguatamente attrezzati con gli opportuni ancoraggi o agganci della sedia e assicurazione della persona.
(3) Nelle vetture attrezzate per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale l’ingresso ed un servizio igienico devono essere accessibili ai sensi dell’articolo 44.
(4) Le stazioni devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione, al fine di garantire l'accesso alle stesse ed ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per il trasferimento da un marciapiede ad un altro, la persona su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnata da personale di stazione autorizzato.
(5) Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.
(6) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.