(1) Il percorso di avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Esso deve permettere all’autista di fermare il bus parallelamente ed in adiacenza al marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.
(2) Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un idoneo spazio d’attesa, segnalato ai sensi dell’articolo 53, atto a permettere la sosta delle persone, protetto dalla circolazione veicolare ed illuminato.
(3) Il marciapiede o il salvagente in prossimità delle aree di salita e di discesa dal mezzo devono avere un’altezza minima di 18 cm.