(1) Negli edifici di edilizia sociale la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e, in ogni caso, non inferiore ad uno.
(2) Negli edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico deve essere previsto un minimo di un posto auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.
(3) La porta di chiusura dell'autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell'ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d’utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un’altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.
(4) Le autorimesse di nuova costruzione o soggette a ristrutturazione devono essere accessibili e dotate di dispositivo di illuminazione automatico comandato mediante sensori, fotocellule o similari.
(5) I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.
(6) Le rampe pedonali devono essere dotate di corrimano.
(7) Le autorimesse pubbliche o aperte al pubblico, idonee anche alla sosta di autobus, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di automezzi adibiti al trasporto di persone disabili.