In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 12 (Strutture ricettive)

(1) Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e i convitti, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:

  1. gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
  2. i servizi igienici, ai sensi dell’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
  3. la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
  4. il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
  5. la sala lettura, TV, gioco e similari;
  6. i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.

(2) Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.

(3) Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.

(4) Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell’edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d’esodo fruibile da parte di chiunque.

(5) Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.

(6) Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque.

(7) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.

(8) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 10.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionm) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico