(1) Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
(2) Va predisposto un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m2.
(3) Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all’interno del locale.
(4) In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d’uso, escluso il cambio di gestione, l’unità immobiliare deve essere resa accessibile.