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In vigore al: 08/03/2016

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 10 (Edifici residenziali e di edilizia sociale)

(1) Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili.

(2) Negli edifici residenziali salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l’installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati e piani mezzanini, in tal caso devono essere accessibili tutte le parti comuni. Si intende per piano interrato un piano non abitabile al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di quattro unità abitative deve essere prevista l’adattabilità. Nei casi in cui non sia necessaria l’installazione di un ascensore, deve essere garantita la visitabilità delle parti comuni.

(3) Gli spazi esterni comuni degli edifici residenziali e sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

(4) I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo, rilasciato dal comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti macchina di pertinenza dell’edificio, tenuto conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

(5) Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità ed essere adattabile in tutte le sue parti.

(6) Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.

(7) Almeno uno dei servizi igienici degli alloggi accessibili dell’edilizia sociale deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 44.

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