(1). In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell’organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.
(2) Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.
(3) Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall’organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali o da una persona da questi delegata.
(4) Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell’immobile o l’intestatario della concessione edilizia sarà invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori, attestante il rispetto del presente regolamento.
(5) Nei casi indicati al all’articolo 16, comma 1, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.