(1) Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità.
(2) In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.