(1) Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d’uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:
- edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;
- edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico;
- esercizi di ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;
- strutture sanitarie;
- strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprietà privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall’evento;
- aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada, compresi i parcheggi;
- nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;
- strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
- spazi interni e arredi di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.
(2) Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l’agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.
(3) Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all’intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.
(4) I locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento.
5. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l’utilizzo da parte del pubblico.