Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2008, n. 47.
(1) Sono ammissibili agli aiuti di cui all’art. 1, comma 1 i progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 che comportino attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi della disciplina comunitaria citata.
(2) Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese connesse al progetto, ad eccezione di quelle relative all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.