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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 8 (Assegnazione degli immobili)

(1) Se non è possibile assegnare il diritto di proprietà o se l'ente assegnante non lo ritiene opportuno in considerazione dell'attività che l'assegnatario intende svolgere e delle previsioni in merito all'utilizzo dell'immobile, gli immobili sono assegnati con diritto di superficie, in affitto o in concessione.

(2) La durata del diritto di superficie, del contratto di affitto o della concessione è stabilita nella delibera di assegnazione sulla base di quanto concordato con l'assegnatario.

(3) Gli obblighi di cui all'articolo 49ter decorrono dalla data di adozione della delibera di assegnazione anche nel caso in cui, dopo l'assegnazione e prima della scadenza dei vincoli, sia assegnata la piena proprietà.

(4) Il corrispettivo annuo per l'assegnazione dell'immobile in affitto o in concessione è stabilito sulla base della stima dell'Ufficio estimo provinciale. Il corrispettivo per l'assegnazione in diritto di superficie può essere determinato in un importo in unica soluzione o in un canone annuo. L'ammontare di tali importi è determinato dall'Ufficio estimo provinciale in considerazione della durata del diritto e delle caratteristiche dell'area. I canoni annui per l'assegnazione in affitto, in concessione o con diritto di superficie sono annualmente rivalutati nella misura dello 0,75 per cento dell'indice ISTAT.

(5) In caso di assegnazione con diritto di superficie le sanzioni sono calcolate sulla base del valore di tali diritti in rapporto al diritto di proprietà. Il relativo parametro è determinato nella delibera di assegnazione.

(6) Su richiesta dell'interessato e previo nullaosta della struttura amministrativa competente per la gestione della zona per insediamenti produttivi, alla scadenza del termine ventennale di cui all'articolo 49ter, comma 1, della legge urbanistica provinciale viene richiesta la cancellazione dell'annotazione del vincolo.

(7) Prima della scadenza del termine ventennale di cui all'articolo 49ter, comma 1, della legge urbanistica provinciale, il vincolo può essere cancellato con deliberazione dell'ente competente per la zona per insediamenti produttivi, qualora l'immobile sia stato alienato e siano state interamente pagate le sanzioni previste in caso di vendita.

(8) In caso di assegnazione senza esproprio di cui all'articolo 46, comma 3, della legge urbanistica provinciale, le eventuali sanzioni sono calcolate sulla base del prezzo di assegnazione previsto per le assegnazioni in proprietà.

(9)Qualora al fine di un utilizzo più razionale delle aree produttive il piano di attuazione preveda all’interno dell’area disciplinata dallo stesso lo spostamento di una strada esistente che sia di proprietà del Comune o della Provincia su un’area di proprietà di una impresa a favore della quale è stata disposta l’assegnazione o l’insedia-mento, le due aree vengono permutate sulla base di valori omogenei.4)

4)
L'art. 8, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 35.