(1) La costituzione di comunioni e le divisioni ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della legge urbanistica provinciale sono possibili anche in funzione dell'insediamento di imprese, sulla base della procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della stessa legge.
(2) La divisione materiale degli immobili avviene su proposta dell'ente competente per la zona produttiva, tenuto conto delle necessità nella programmazione urbanistica e dell'uso razionale delle aree.