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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 4 (Alloggi di servizio)

(1) Il piano di attuazione stabilisce il numero massimo degli alloggi realizzabili nella zona per insediamenti produttivi. L'ente competente per le zone produttive decide, anche nell'ambito delle procedure per l'insediamento, chi può costruire alloggi di servizio, qualora ciò non sia già stato sufficientemente definito dal piano d'attuazione.

(2) La superficie destinata allo svolgimento dell'attività aziendale deve essere perlomeno 1,5 volte la superficie abitabile eventualmente autorizzata.

(3) I liberi professionisti e le imprese, la cui attività sia prevalentemente quella di un libero professionista, non possono realizzare alloggi di servizio in zone per insediamenti produttivi.

(4) Sono consentite la cessione separata dell'alloggio di servizio o dell'immobile aziendale ad una società di locazione finanziaria ovvero operazioni di finanziamento separate. Resta fermo il vincolo funzionale tra l'immobile aziendale e l'alloggio di servizio.

(5) Le disposizioni di cui all'articolo 44quater, comma 1 della legge urbanistica provinciale e quelle del presente articolo si applicano alle zone per insediamenti produttivi per le quali al 1 agosto 2007 non fosse stata ancora approvata la proposta del piano di attuazione.

(6) Per le altre zone nonché per le zone per insediamenti produttivi edificate in assenza di piano di attuazione, è ammessa la realizzazione di alloggi di servizio presso gli insediamenti produttivi. La necessità dell'alloggio deve essere accertata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, in base a esigenze oggettive. In caso di modifica, adeguamento o adozione il piano di attuazione deve essere integrato con le indicazioni in merito alla previsione degli alloggi consentiti, recependo quelli già autorizzati e quantificando, se opportuno, gli alloggi ancora realizzabili. Per i piani così modificati, integrati rispettivamente adottati trovano applicazione le disposizioni previste per le nuove zone produttive.