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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 3 (Attività commerciale - voci merceologiche)

(1) L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, valuta l'omogeneità della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attività prevalente artigianale o industriale. Sono comunque esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare ad eccezione, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macelleria, delle carni congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti, sottaceti e cibo confezionato per cani e gatti. L'autorizzazione può essere rilasciata ovvero la comunicazione inviata solo per una voce merceologica e purchè l'attività prevalente artigianale o industriale venga già svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita più tipi di attività artigianali o industriali, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui è destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui all'art. 44/ter, comma 5 della legge urbanistica provinciale possono continuare la loro attività solo con le voci merceologiche già autorizzate, purchè l'attività di commercio al dettaglio, dal rilascio dell'autorizzazione, sia stata effettivamente svolta senza interruzioni, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni provinciali in materia di commercio. Nel caso di esercizi commerciali la cui attività non risulti effettivamente svolta alla data del 31 dicembre 2007, senza che ne sia stata autorizzata la sospensione, la relativa autorizzazione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. L'autorità competente chiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso di dubbi relativi all'effettivo esercizio dell'attività.

(2) Nelle zone per insediamenti produttivi possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. Possono altresì essere inviate comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

(3) I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

(4) In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.