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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 10 (Obblighi per l'assegnatario)

(1) Gli obblighi di cui all'articolo 49ter della legge urbanistica provinciale vincolano l'impresa assegnataria. In considerazione della responsabilità solidale di cui all'articolo 50, comma 2, della stessa legge, gli obblighi di cui all'articolo 49/ter gravano anche su chi subentra nella proprietà dell'immobile o nella titolarità di un qualsiasi altro diritto di godimento sullo stesso, ad eccezione dei casi in cui le sanzioni previste sono state pagate.

(2) Nel rispetto delle norme che disciplinano le attività ammissibili in zone produttive, è possibile modificare in modo non sostanziale l'attività svolta che è stata indicata nella deliberazione di assegnazione.

L'ente assegnante deve, invece, autorizzare i cambiamenti sostanziali dell'attività svolta che è stata indicata nella deliberazione di assegnazione.

(3) Le deroghe totali o parziali agli obblighi di legge richieste ai sensi dell'articolo 49ter, comma 3, della legge urbanistica provinciale sono deliberate dall'ente competente per la zona per insediamenti produttivi.