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In vigore al: 08/03/2016

g) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 561)
Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio

1)
Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2007, n. 50.

Art. 1 (Vincolo paesaggistico)      delibera sentenza

(1)  Elementi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale, sono:

  1. la relazione illustrativa,
  2. le norme di attuazione,
  3. le cartografie allegate da prodursi in scala 1:10.000 oppure 1: 5.000, e, se ritenuto necessario, in scala maggiore, fino a 1:100.

(2)  Nel vincolo paesaggistico possono essere contenute prescrizioni urbanistiche.

(3)  Il vincolo paesaggistico ha efficacia a tempo indeterminato.

(4)  La cartografia relativa ai vincoli esistenti, rielaborata mediante digitalizzazione, è approvata dal Presidente della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale. 2)

(5)  Per l'adozione di modifiche si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del vincolo medesimo.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 37 del 13.02.2008 - Piano paesaggistico - possibile coordinamento con interessi di altra natura (ad es. urbanistici)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998 - Gegenstand des Schutzes und Inhalt des UnterschutzstellungsdekretesEintragung einer Aufstiegsanlage auf dem Wege der Abänderung des Gebietsplanes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 276 del 28.09.1998 - Piano e decreto di vincolo paesaggistico - possono contenere prescrizioni urbanistiche
2)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 2 (Autorizzazione paesaggistica)

(1)  I progetti trasmessi all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio devono rispecchiare lo stato di fatto dei luoghi e rispondere alle prescrizioni del piano urbanistico, del vincolo paesaggistico e dei regolamenti edilizi comunali. In caso contrario l'atto è restituito al comune interessato privo di valutazione paesaggistica. In tal caso il sindaco non può rilasciare alcuna autorizzazione.

(2) 3)

(3)  Se, per il trattamento delle domande per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risultasse necessario acquisire ulteriori documenti, il termine per la decisione ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei documenti aggiuntivi da parte dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

(4)  Se nell'autorizzazione è prescritta la prestazione di una cauzione, non è consentito dare inizio all'opera prima della corresponsione dell'importo stabilito, anche sotto forma di fideiussione bancaria.

3)
L'art. 2, comma 2, è stato abrogato dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.

Art. 3 (Commissione edilizia comunale)

(1)  All'ordine del giorno della commissione edilizia comunale vanno indicate le particelle catastali interessate, la destinazione della superficie interessata dagli interventi programmati nel piano urbanistico e nel piano paesaggistico comunale, il volume edilizio eventualmente esistente e quello di progetto, con specificazione della densità edilizia, dell'altezza dell'edificio e del numero dei piani.

Art. 4 (Trasmissione di progetti all'autorità paesaggistica provinciale)

(1)  Qualsiasi variante ai progetti esaminati dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all'autorità provinciale.

(2)  Scaduto il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge provinciale, la decisione compete al sindaco, anche in caso di trasmissione obbligatoria del progetto.

Art. 5 (Taglio di alberi)  

(1)  L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale è obbligatoria:

  1. per alberi singoli, quando i medesimi abbiano raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, con esclusione delle pomacee e delle drupacee,
  2. nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.

Art. 6 (Risarcimento in denaro)

(1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale è determinato come segue:

  1. esso è pari di norma al 50 per cento dei costi stimati per l'esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi è effettuata sulla base del listino prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili;
  2. in caso di edifici esso è pari al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l’edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale;
  3. in caso di edifici con destinazione agricola o di volumetria sotterranea esso è pari al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l’edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale;
  4. in caso di interventi su edifici non misurabili in termini di superficie coperta o di cubatura esso ammonta a euro 1.000,00.

(2)  Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata del 50 per cento. 4)

4)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 4.

Art. 7 (Piantumazione compensativa)

(1)  In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di piante legnose tale da pregiudicare il mantenimento delle stesse o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale. L'obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita ed il mantenimento delle piante.

(2)  Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuto un risarcimento in denaro. Il relativo importo è determinato dall'ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore delle piante legnose tagliate, calcolato secondo i criteri di cui all'allegato A.

(3)  Se il comune territorialmente interessato ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 è determinato dai direttori di questi ultimi.

(4)  Nei casi in cui l'esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, il risarcimento in denaro è determinato nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute, come stabilito nell'allegato A.

Art. 8 (Commissione per il fondo del paesaggio)

(1) La Commissione per il fondo del paesaggio previsto dall'articolo 18/bis della legge provin- ciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

  1. il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, con funzioni di presidente;
  2. un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
  3. una persona designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale più rappresentativa a livello provinciale;
  4. un esperto/un'esperta in materia di scienze naturali. 5)

(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta della presidenza il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio. 6)

(3)  L'istruttoria e la relazione alla Commissione sono eseguiti dall'Ufficio competente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e, qualora trattasi della materia della tutela degli insiemi, da una rappresentanza del comitato degli esperti per la tutela degli insiemi. 7)

(4)  Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione. 8)

5)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 4.
6)
L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 4.
7)
L'art. 8, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 4.
8)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 ottobre 2012, n. 34.

Art. 9 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1960, n. 24;
  2. il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1960, n. 48,
  3. il decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1964, n. 64,
  4. il decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (Art. 7)

Determinazione del valore delle piante legnose

(1)  Il valore delle piante legnose abusivamente tagliate ovvero danneggiate è determinato dall’importo di cui alla tabella 1 moltiplicato per i coefficienti di cui alle tabelle 2 e 3. Modifiche ed integrazioni della tabella 1 sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.  9)

Tabella 1

Laubbäume/Latifoglie

Art/Specie

Euro

Acer (Ahorn/Acero)

85,00

Aesculus (Rosskastanie/Ippocastano)

150,00

Alnus (Erle/Ontano)

80,00

Betula (Birke/Betulla)

50,00

Carpinus (Hainbuche/Carpino)

105,00

Castanea (Kastanie/Castagno)

185,00

Catalpa (Trompetenbaum/Catalpa)

180,00

Fagus (Buche/Faggio)

105,00

Fraxinus (Esche/Frassino)

150,00

Juglans (Nussbaum/Noce)

180,00

Liquidambar (Amberbaum/Liquidambar)

180,00

Liriodendron (Tulpenbaum/Albero dei Tulipani)

125,00

Magnolia (Magnolie/Magnolia)

250,00

Platanus (Platane/Platano)

130,00

Popolus (Pappel/Pioppo)

160,00

Prunus-Arten/Specie

125,00

Quercus (Eiche/ Quercia)

90,00

Robinia (Robinie/ Robinia)

105,00

Salix (Weide/ Salice)

100,00

Sophora (Schnurbaum/Sofora)

150,00

Sorbus-Arten/Specie

150,00

Tilia (Linde/Tiglio)

150,00

Ulmus (Ulme/Olmo)

120,00

andere Laubgehölze/altre latifoglie

140,00

 

 

Nadelbäume/Resinose

Art/Specie

Euro

Abies (Tanne/Abete)

130,00

Cedrus (Zeder/Cedro)

190,00

Chamaecyparis (Scheinzypresse/Cipresso)

130,00

Gingko (Gingko/Gingko)

130,00

Larix (Lärche/Larice)

125,00

Picea (Fichte/Abete)

130,00

Pinus (Kiefer/Pino)

170,00

Sequoiadendron (Mammutbaum/Sequoia)

250,00

Taxodium (Sumpfzypresse/ Cipresso)

100,00

Taxus (Eibe/Tasso)

250,00

andere Nadelgehölze/ altre resinose

160,00

Tabella 2

 

Gesundheitszustand
Stato fitosanitario

gut
buono

mittelmäßig
medio

schlecht
cattivo

Standort
Posizione

 

 

 

im Landschaftsplan ausgewiesene Gärten- und Parkanlagen/ Geschützte Grünanlagen

Giardini e parchi/zone di verde protetto individuati nel piano paesaggistico

10

7

3

Verkehrsflächen

aree per la viabilità

9

6

2

Baugebiete

Insediamenti

8

5

2

Landwirtschaftsgebiet

Verde agricolo

7

4

1

Tabella 3

Stammdurchmesser
diametro del fusto

Koeffizient
coefficiente

bis/fino a 50 cm

2

bis/fino a 100 cm

5

mehr als/più di 100 cm

10

 

9)
Il punto 1 della tabella A è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 4.
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