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In vigore al: 08/03/2016

i) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 391)
Assistenza diurna agli anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'assistenza diurna agli anziani prevista dall'articolo 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La gestione di questo servizio è delegata ai comuni in base all'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2 (Definizione)

(1) L'assistenza diurna agli anziani consiste in:

  1. gestione di un centro di assistenza diurna all'uopo autorizzata;
  2. accoglienza fino ad un massimo di tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza.

(2) Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.

(3) Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.

  1. L´assistenza diurna si articola in:
  2. assistenza diurna,
  3. assistenza diurna prolungata,
  4. assistenza diurna per mezza giornata.

Art. 3 (Autorizzazione e accreditamento)

(1) Il centro di assistenza diurna deve essere autorizzato ed accreditato ai sensi della vigente normativa provinciale. 2)

2)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.

Art. 4 (Gestione del centro di assistenza diurna per anziani)

(1) Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 3. 3)

(2) In caso di gestione di un centro di assistenza diurna in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere:

  1. i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone anziane;
  2. le tariffe a carico degli utenti, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;
  3. le modalità per la rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 30e successive modifiche;
  4. le modalità per l'emissione della fattura verso gli utenti e le famiglie obbligate a partecipare alla tariffa nonché le modalità di pagamento del costo da parte degli enti gestori dei servizi sociali ai gestori eroganti il servizio stesso.
3)
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.

Art. 5 (Struttura ed organizzazione del centro di assistenza diurna per anziani)

(1) Il centro di assistenza diurna per anziani dispone della capacità ricettiva per l'accoglienza da un minimo di 8 ad un massimo di 25 utenti contemporaneamente.

(2) I centri di assistenza diurna per anziani integrati in case di riposo/centri di degenza devono essere ben individuabili sia dal punto di vista della collocazione interna, che dell'organizzazione e dell'organico del personale proprio, per garantire agli utenti un'assistenza adeguata. In essi gli utenti possono usufruire delle offerte di servizi e dei locali della struttura ospitante.

(3) I centri di assistenza diurna per anziani garantiscono:

a) un soggiorno,

b) una sala da pranzo,

c) locali di riposo,

d) servizi igienici,

e) spazi aperti necessari per l'assistenza.

Art. 6 (Personale del centro di assistenza diurna per anziani)

(1) Per l'assistenza diretta degli utenti del centro di assistenza diurna per anziani è previsto, come criterio indicativo, un rapporto assistente-assistito di uno a quattro.

(2) Nel centro di assistenza diurna per anziani deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:

  1. assistente geriatrico o familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. operatore socio – assistenziale;
  4. infermiere professionale.

Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socio-assistenziale oppure del diploma di operatore socio-sanitario.

(3) L'assistenza infermieristica è garantita, nella misura necessaria, dal personale qualificato del distretto sanitario ovvero dal personale sanitario della casa di riposo/centro di degenza.

Art. 7 (Costi e tariffe del centro di assistenza diurna per anziani)

(1) La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto massimo della retta giornaliera e la tariffa del servizio.

(2) L’ente gestore del servizio stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornaliere omnicomprensive da applicarsi nell’anno successivo.

(3) I pasti non sono compresi nella retta giornaliera e nella tariffa del servizio; per gli stessi l’ente gestore può chiedere il pagamento della tariffa aggiuntiva per il pasto, stabilita dalla Giunta provinciale. 4)

4)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.

Art. 8 (Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza)

(1) L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporanea-mente in case di riposo/centri di degenza ha luogo insieme agli ospiti della casa e può essere garantita attraverso la dotazione organica e strutturale esistente, senza ulteriori maggiorazioni.

(2) Le persone assistite vengono coinvolte nelle attività quotidiane della casa di riposo/del centro di degenza secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Devono essere previste possibilità di riposo idonee (poltrone da riposo, letti).

(3) La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente ogni anno l’ente gestore dei servizi sociali e l'ufficio provinciale competenti circa l'attivazione del servizio di assistenza diurna e il numero dei posti previsti.

(4)5)6)

5)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.
6)
L'art. 8, comma 4, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.

Art. 9 (Compartecipazione alla tariffa)

(1) Gli utenti e i familiari dichiarano nella domanda di ammissione:

  1. di pagare la tariffa intera, con documentazione di delega bancaria o con ordine permanente presso la banca;
  2. di chiedere l'esame della propria situazione economica ai fini dell'applicazione di una tariffa ridotta.

Art. 10 7)

7)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2011, n. 22.

Art. 11 (Norme transitorie)

(1) I centri di assistenza diurna per anziani con una capacità ricettiva inferiore a 8 utenti devono adeguarsi al nuovo standard entro due anni.

Art. 12 (Abrogazione di norme)

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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