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n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 371)
Regolamento sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.

Art. 7 (Prescrizioni igienico-sanitarie)

(1) Prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore o l'operatrice deve valutare lo stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, il tatuaggio o il piercing non devono essere eseguiti su zone corporee affette da lesioni cutanee o delle mucose o in presenza di ustioni o esiti di ustioni.

(2) Gli operatori, i loro collaboratori e le collaboratrici devono indossare guanti di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a) in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue e devono detergersi le mani con un prodotto antisettico prima e dopo l'esecuzione del tatuaggio o del piercing. Essi devono usare la maschera protettiva e il camice monouso anche non sterile.

(3) Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee o con annessi cutanei, devono essere sempre monouso.

(4) Dopo l'utilizzo, tutti i materiali non monouso devono essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV, quindi accuratamente lavati ed asciugati e sottoposti a sterilizzazione con calore umido, utilizzando all'uopo idonee apparecchiature conformi a quanto previsto dalle vigenti leggi e dalle vigenti norme tecniche. Qualora la natura di determinati materiali non permetta tecnicamente la sterilizzazione con calore umido, la stessa può essere sostituita con la disinfezione ad alto livello.

(5) Nel caso di utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (eletric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido e che gli aghi siano monouso.

(6) I pigmenti da utilizzare devono essere innocui, atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione delle modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si ritiene sufficiente la autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi devono essere dotati di valvole di non ritorno.

(7) I contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'impiego sul singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

(8) Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito, unitamente al contenitore, al termine di ogni singolo trattamento.

(9) Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

(10) La biancheria non monouso, eventualmente sporca di sangue o contaminata da altri liquidi biologici, deve essere maneggiata quanto meno possibile e raccolta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo. Il lavaggio deve essere effettuato ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

(11) Tutti i materiali monouso utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della puntura, quali cotone idrofilo, carta, ecc., nonché gli aghi ed i taglienti, sono considerati rifiuti pericolosi, soggetti alle procedure di smaltimento di cui alle norme di settore.

(12) Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

(13) Sono vietate la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

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