Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, coloro che applicano esclusivamente orecchini mediante la foratura del lobo dell'orecchio, compresi le orafe, gli orafi, le argentiere e gli argentieri iscritti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(2) I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare la foratura del lobo dell'orecchio utilizzando esclusivamente l'apposito dispositivo a cartuccia monouso o cartuccia protettiva e relativi pre-orecchini confezionati in blister sterile. L'utilizzo dei dispositivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.
(3) Devono essere utilizzati pre-orecchini in confezione integra e sigillata che rispettino le direttive in vigore relative ai metalli biocompatibili e il cui imballo sia contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo.
(4) I soggetti di cui al comma 1, prima di eseguire la foratura, devono:
(5) Dopo ogni utilizzo lo strumento deve essere sottoposto a lavaggio e disinfezione.