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In vigore al: 08/03/2016

m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 331)
Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori

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1)

Pubblicato nel B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 4 (Impianti di ventilazione e di ricambio d'aria)

(1) Gli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria garantiscono una portata d'aria di ricambio esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio deve essere adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve essere assicurato un ricambio d'aria con una frequenza minima pari a 19 ricambi l'ora in relazione al volume di tali aree. In ogni caso, però, dev'essere garantito un ricambio d'aria di 30 litri al secondo a persona. Il numero massimo di persone ammissibili contemporaneamente nell'area per fumatori è fissato in base alla portata degli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria. Tale indicazione va affissa nel luogo in cui vengono esposte le licenze e le altre autorizzazioni.

(2) Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non siano destinati esclusivamente alla ventilazione dell'area per fumatori, la persona incaricata dell'installazione o del collaudo certifica il volume d'aria garantito dall'impianto per la ventilazione dell'area fumatori.

(3) Le aree per fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) rispetto agli ambienti limitrofi.

(4) Tutta l'aria delle aree per fumatori è direttamente espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizia.

(5) Gli impianti di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Essi devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

(6) La persona incaricata dell'installazione o del collaudo mette in servizio l'impianto di ventilazione dopo averlo controllato e ispezionato.

(7) La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto di ventilazione sono effettuate da persone esperte secondo le indicazioni del costruttore e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'impianto.

(8) L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate mediante verbali di verifica o libretti di manutenzione. La documentazione è redatta in lingua tedesca o in lingua italiana.

(9) Il gestore dell'impianto deve dimostrare la regolare manutenzione e verifica di sicurezza degli impianti installati.

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