Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2007, n. 26.
(1) Le procedure previste per le opere in cemento armato e per le strutture metalliche relative al deposito del progetto, alla relazione a struttura ultimata ed al collaudo, sono estese a tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali.
(2) Tutti gli elementi strutturali devono poter essere agevolmente controllati senza alcuna demolizione. I rivestimenti in genere, i controsoffitti e similari devono essere dotati di elementi di ispezione.
(3) Ove la normativa vigente preveda la predisposizione di un piano di manutenzione, questo dovrà essere corredato di adeguate schede di monitoraggio relative: