(1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12, alle cooperative di garanzia riconosciute dalla Giunta provinciale si applicano in materia di aiuti finanziari le disposizioni della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, con esclusione delle cooperative di garanzia regolate da specifica normativa provinciale, alle quali continuano ad applicarsi le norme dettate dai rispettivi ordinamenti.
(2) A favore delle cooperative di garanzia riconosciute non regolate da specifica normativa provinciale possono essere erogati i seguenti aiuti finanziari:
- a) un contributo posticipato in misura pari all' ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa di garanzia nell'anno precedente;
- b) il rimborso fino al 60 per cento dell' ammontare delle eventuali perdite annuali che la cooperativa di garanzia incontra per insolvenza dei propri soci;
- c) un contributo ad integrazione del fondo rischi.
(3) Non possono essere oggetto di rimborso, ai sensi del comma 2, le perdite su garanzie prestate già coperte tramite l'adesione a fondi di garanzia interconsortili. Il rimborso previsto dal comma 2 è calcolato sulla parte residua.
(4) La spesa per gli interventi di aiuto finanziario di cui al comma 2 è fissata ed autorizzata con legge finanziaria annuale.
(5) Gli aiuti finanziari sono concessi su istanza dei soggetti interessati nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 4 unicamente per eventi societari successivi alla data di riconoscimento.