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In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento specifica i generali divieti, i vincoli e le limitazioni d'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile, definisce le prescrizioni per risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico e stabilisce i criteri per l'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 e dell'articolo 18, comma 3 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante le disposizioni sulle acque, di seguito denominata legge.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende per fonte idropotabile il punto di una sorgente o di un pozzo dal quale viene captata l'acqua potabile e che alimenta l'acquedotto.

Art. 2 (Aree di tutela dell'acqua potabile)  

(1) La zona I di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge comprende la superficie di captazione ed è delimitata in base alla situazione geologica ed idrogeologica dell'area sorgiva, al tipo di captazione ed alla quantità d'acqua estratta.

(2) Per la zona I vigono le prescrizioni di cui all'allegato A.

(3) La zona II di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge viene delimitata in base alla situazione geologica dell'area di alimentazione ed ai fini della sua individuazione vale il limite, fissato dal geologo, di 50 giorni di percorrenza dell'acqua nel sottosuolo.

(4) Se la natura del territorio è caratterizzata esclusivamente da bosco, da zona rocciosa, da alpe o da zona improduttiva e se l'area di alimentazione risulta priva di particolari fonti di contaminazione la zona II può essere estesa all'intero bacino di alimentazione.

(5) La zona III di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge è equiparata all'area di alimentazione ed ai fini della sua individuazione vale il limite, fissato dal geologo, di 365 giorni di permanenza dell'acqua nel sottosuolo.

(6) Il decreto che istituisce le zone II e III può prescrivere divieti, vincoli o limitazioni per l'utilizzo del suolo negli ambiti riportati nell'allegato B, per raggiungere gli obiettivi di tutela indicati nell'articolo 15 della legge.

Art. 3 (Aree di tutela dell'acqua potabile per risorse idriche già utilizzate)

(1) Per le risorse idropotabili già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico prima del 17 luglio 2002 vigono, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge, le seguenti prescrizioni:

  1. Per la zona I delle aree di tutela dell'acqua potabile già utilizzate vigono le prescrizioni di cui all'allegato C.
  2. Nella zona II vigono i divieti, i vincoli o le limitazioni per l'utilizzo del suolo di cui all'allegato D.
  3. Nella zona III vigono i divieti, i vincoli o le limitazioni per l'utilizzo del suolo di cui all'allegato E.
  4. Le misure e gli interventi autorizzati dall'ente competente nelle zone I, II e III sono comunicati al gestore dell'acquedotto.

Art. 4 (Studio idrogeologico semplificato)

(1) Lo studio idrogeologico semplificato di cui all'articolo 18, comma 3 della legge fa riferimento alle planimetrie ufficiali esistenti e contiene quanto previsto dall'allegato F.

(2) L'Ufficio provinciale gestione risorse idriche determina il formato tecnico-informatico dello studio idrogeologico semplificato.

Art. 5 (Costi delle misure derivanti dall'applicazione dei vincoli di tutela)

(1) Al gestore dell'acquedotto potabile spettano le spese dei lavori e delle misure derivanti dall'applicazione dei vincoli di tutela.

(2) Necessarie perizie idrogeologiche relative a progetti sono a carico del committente della costruzione.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Le misure di cui all'articolo 3, comma 1 sono adottate entro un anno dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.

(2) I sistemi di smaltimento delle acque stradali di cui all'allegato D, lettera a), punto 15) devono essere adottati entro due anni dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.

(3) Gli scarichi di acque reflue esistenti di cui all'allegato D, lettera b), punto 1) sono eliminati entro un anno dall'entrata in vigore del piano di tutela dell'acqua potabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(articolo 2, comma 2)

Per la zona I vigono le seguenti prescrizioni:

  1. sono ammesse solamente attività relative all'approvvigionamento idropotabile;
  2. la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione;
  3. lo studio idrogeologico volto a delimitare le aree di tutela dell'acqua potabile indica la necessità di recintare la zona di captazione di un pozzo di emungimento o le aree difficilmente accessibili;
  4. l'area in un raggio di cinque metri dal punto di captazione è libera da cespugli o alberi ed è mantenuta a coltre erbosa; per questa area non è necessario il cambio di coltura ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
  5. le radici vanno eliminate;
  6. l'area va coperta con uno strato impermeabile e compatibile con l'acqua potabile e la superficie deve essere modellata in modo che le acque superficiali possano defluire rapidamente senza dar luogo a ristagni superficiali;
  7. le infiltrazioni di acque superficiali dall'esterno dell'area di captazione vanno impedite mediante argini e canalette di scolo;
  8. è vietato l'accesso ai non addetti;
  9. è vietato qualsiasi tipo di concimazione e l'uso di fitofarmaci;
  10. qualsiasi modifica sostanziale agli impianti di captazione è autorizzata dall'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
  11. nel quaderno di servizio vanno riportate tutte le misure di portata, il prelievo di campioni d'acqua per analisi, l'esecuzione dei lavori di manutenzione e quant'altro attinente alle captazioni;
  12. la zona va individuata da appositi cartelli, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta provinciale;
  13. in base alle condizioni idrogeologiche possono essere stabilite ulteriori prescrizioni ai sensi dell'allegato B.

Allegato B
(articolo 2, comma 6)

Ambiti nei quali il decreto che istituisce le zone di tutela II e III può prescrivere divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo:

  1. costruzioni e lavori di scavo
    1. costruzioni residenziali e industriali;
    2. impianti viari, quali strade, tracciati ferroviari, strade d'accesso, parcheggi, aeroporti, stazioni ferroviarie;
    3. gallerie;
    4. smaltimento delle acque di scolo stradali;
    5. piazzali di travaso e depositi commerciali di sostanze inquinanti, quali punti vendita carburante, impianti industriali che producono, trattano o depositano sostanze radioattive e sostanze inquinanti non o solo difficilmente degradabili;
    6. cimiteri e interramento di cadaveri di animali;
    7. costruzioni, impianti e tubazioni, anche a carattere provvisorio;
    8. discariche di rifiuti e di fanghi di qualsiasi tipo, deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani ed industriali, di compost, di fanghi da depuratori, di rottami di automobili, di pneumatici, di scorie d'altoforno, di residui da centrali termiche e da inceneritori;
    9. qualsiasi tipo di impianto di trattamento o lavorazione di sostanze inquinanti;
    10. traffico con mezzi motorizzati;
    11. trasporto di sostanze inquinanti;
    12. attività di scavo e di deposito di ogni tipo;
    13. sbancamenti, spianamenti o bonifiche;
    14. perforazioni di pozzi per l'estrazione di acque sotterranee;
    15. perforazioni esplorative del sottosuolo;
    16. attività estrattive e aperture di cave in materiale sciolto con coltivazione a cielo aperto, cave in roccia con coltivazione a cielo aperto, cave con coltivazione in sotterraneo e cave di ghiaia;
    17. deposito di rifiuti minerari.
  1. sostanze inquinanti
    1. scarico anche di acque depurate in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo;
    2. serbatoi, contenitori, depositi per oli combustibili ed altre sostanze inquinanti di qualsiasi natura, comprese le relative condotte;
    3. valori limite per contaminazioni del suolo.
  2. costruzione ed esercizio di impianti sportivi
    1. impianti sportivi a cielo libero, quali piste da sci, piste da fondo, piste da slittino, campi da golf, impianti per atletica leggera, campi da calcio, e simili;
    2. impianti d'innevamento;
    3. utilizzo di additivi di qualsiasi tipo per l'esercizio di piste.
  3. agricoltura e foreste
    1. variazioni delle colture o dell'utilizzo del suolo;
    2. stalle, allevamenti di animali;
    3. pascolo, pascolo intensivo, abbeveratoi e recinti chiusi;
    4. mangiatoie per la selvaggina;
    5. stoccaggio, anche temporaneo, spargimento di qualsiasi tipo di concime ed il silaggio;
    6. fitofarmaci;
    7. irrigazione.
  4. altro
    1. nuove derivazioni di acqua da acque sotterranee e superficiali;
    2. controllo della qualità dell'acqua di falda a monte della fonte idropotabile;
    3. campeggio;
    4. esplosione di mine;
    5. sfruttamento geotermico.

Allegato C
(articolo 3, comma 1, lettera a))

Prescrizioni per la zona I per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. sono ammesse solamente attività relative all'approvvigionamento idropotabile;
  2. la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione;
  3. lo studio idrogeologico volto a delimitare le aree di tutela dell'acqua potabile indica l'eventuale necessità di recintare la zona di captazione di un pozzo di emungimento o le aree difficilmente accessibili;
  4. l'area in un raggio di cinque metri dal punto di captazione va liberata da cespugli o alberi ed è mantenuta a coltre erbosa;
  5. le radici vanno eliminate;
  6. l'area va coperta con uno strato impermeabile e compatibile con l'acqua potabile e la superficie deve essere modellata in modo che le acque superficiali possano defluire rapidamente senza dar luogo a ristagni superficiali;
  7. è vietato l'accesso ai non addetti;
  8. la zona va individuata da appositi cartelli, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta provinciale;
  9. in caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 (Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati") devono essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale), indipendentemente dalla destinazione individuata nel piano urbanistico.

Allegato D 2)
(articolo 3, comma 1, lettera b)) 

Divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo nella zona II per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. costruzioni e lavori di scavo
    1. non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile; 3)
    • 1/bis) restano ferme le eventuali ulteriori disposizioni di tutela del territorio vigenti nella zona II; 4)
    • 2) è vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non sono presenti insediamenti. Se all’interno della zona II sono già presenti degli insediamenti, questi possono essere lievemente ampliati oppure possono essere istituiti nuovi insediamenti di ridotte dimensioni; a tal fine è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente, rilasciata previa presentazione di specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile, nonché previo parere positivo dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche; 5)
    • 2/bis) è in ogni caso necessario verificare preventivamente se non sia possibile eseguire la variazione al di fuori dell'area di tutela; 6)
    • 3) la costruzione o ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e l'esecuzione di movimenti di terra, possono essere autorizzati dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera, in base alle direttive emerse dallo studio idrogeologico volto ad individuare le aree di tutela dell'acqua potabile;
    • 4) nello studio idrogeologico di cui al punto 3) è indicata la profondità massima di scavo realizzabile senza compromettere la fonte idropotabile;
    • 5) sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, nelle zone sensibili il geologo può elaborare una carta con l'indicazione delle aree e delle relative profondità massime di scavo ammesse, nonché dell'eventuale divieto totale di scavo;
    • 6) nella perizia idrogeologica possono essere anche indicate aree prive di limitazioni allo scavo ed aree per le quali si ritiene opportuna un'ulteriore approfondita analisi idrogeologica;
    • 7) è vietata la costruzione di impianti per la viabilità interurbana e di gallerie di qualsiasi tipo;
    • 8) la costruzione di nuovi impianti per l'attività viaria locale e la modifica di quelli esistenti, quali ferrovie, strade, parcheggi, e simili, all'interno dell'area di tutela dell'acqua potabile può essere autorizzata dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera;
    • 9) requisito necessario per ottenere l'autorizzazione di cui al punto 8) è la presentazione di un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto, dalla quale si evincano misure di sicurezza per la fonte idropotabile, quali impermeabilizzazioni e simili;
    • 10) la perizia di cui al punto 9) va presentata all'autorità competente prima dell'inserimento del progetto nel piano urbanistico comunale;
    • 11) per principio lo smaltimento delle acque stradali avviene mediante estese conche di assorbimento superficiali. Ove ciò non è possibile all'Ufficio gestione risorse idriche deve essere presentata un'alternativa relativa da approvare.
    • 12) le fosse assorbenti per acque stradali sono vietate;
    • 13) nello studio idrogeologico viene indicato se le acque stradali devono essere smaltite all'esterno della zona II;
    • 14) dalle misure di cui ai punti 8, 9 e 13) sono escluse gli allacciamenti di bosco e malghe; questi allacciamenti possono essere autorizzati solo se viene comprovato che la loro costruzione e l'esercizio non comporta inquinamenti delle fonti idropotabili;
    • 15) nello studio idrogeologico diretto all'individuazione di aree di tutela dell'acqua potabile, sono indicati i sistemi di smaltimento delle acque stradali necessari per gli impianti di viabilità già esistenti.
  1. sostanze inquinanti
    1. sono vietati gli scarichi di acque reflue, anche depurate, in acquiferi superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, ad eccezione delle acque pluviali che possono essere scaricate solamente mediante estese depressioni di assorbimento superficiali;
    2. sono vietate le fosse assorbenti;
    3. gli edifici sono collegati alla rete fognaria oppure infiltrano le loro acque reflue all'esterno della zona II;
    4. possono essere autorizzati nuovi allacciamenti di edifici, se provvisti di adeguati sistemi di sicurezza;
    5. possono essere autorizzati nuovi collettori principali, previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche;
    6. sono vietati cimiteri e l'interramento di cadaveri animali;
    7. sono vietati nuove discariche di qualsiasi tipo, nuovi depuratori centrali di acque reflue nonché impianti di trattamento e trasformazione di sostanze inquinanti;
    8. per gli impianti esistenti di cui al punto 7) sono implementate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    9. lo stoccaggio temporaneo di rifiuti avviene in recipienti a tenuta stagna, per le sostanze contenute, ovvero su superfici impermeabili e sono in ogni caso adottate misure di sicurezza adeguate;
    10. sono vietati l'ampliamento e la costruzione di nuove aziende, impianti, aree di stoccaggio e di distribuzione, quali distributori di carburante, che producono o trasformano carburanti idroinquinanti, sostanze radioattive o sostanze pericolose per l'acqua secondo gli allegati G e H della legge o depositano quantitativi di questi carburanti e sostanze maggiori di 1.000 litri;
    11. per le aziende e gli impianti esistenti di cui al punto 10) sono implementate adeguate misure di sicurezza e se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    12. in caso di rischio per la fonte idropotabile l'Ufficio gestione risorse idriche prescrive all'autorità competente i limiti o il divieto di trasporto di sostanze inquinanti.
    13. In caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 ("Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati") devono essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale), indipendentemente dalla destinazione individuata nel piano urbanistico.
  2. impianti sportivi
    1. la costruzione di nuovi impianti sportivi e l'ampliamento di quelli esistenti, quali piste da sci, piste da slittino, campi da golf, e simili, possono essere autorizzati con parere positivo dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
    2. è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche per la preparazione di piste o l'uso di altri prodotti chimici, utilizzati ad esempio per sciogliere il ghiaccio;
    3. tutte le piste da sci, slittino e fondo sono ricoperte da un manto erboso stabile e continuo ed il deflusso delle acque superficiali è organizzato in modo da evitare fenomeni di erosione.
  3. agricoltura e foreste
    1. sono vietate nuove stalle, recinti chiusi ed allevamenti di animali, il relativo stoccaggio, anche temporaneo, di letame, di liquami e di colaticcio di origine zootecnica e i silaggi;
    2. per gli impianti esistenti di cui al punto 1) sono implementate misure di sicurezza adeguate ed il monitoraggio della falda acquifera è intensificato;
    3. il pascolo è permesso unicamente su quelle aree per le quali lo studio idrogeologico volto ad individuare le aree di tutela dell'acqua potabile attesta che tale attività non compromette la qualità della fonte idropotabile;
    4. se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile riconducibili in modo univoco al pascolo, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può sottoporre ulteriori aree al divieto di pascolo;
    5. per impedire il pascolo nelle aree di divieto, queste sono protette da una recinzione idonea;
    6. dove il pascolo è autorizzato, gli abbeveratoi sono costruiti in modo tale da impedire la saturazione d'acqua nel terreno; ciò avviene mediante l'impiego di abbeveratoi impermeabilizzati, lo smaltimento dell'acqua di evaso all'esterno dell'area di abbeveraggio, la non ubicazione in aree morfologicamente depresse e l'eventuale installazione di abbeveratoi automatici;
    7. è vietato lo spargimento di liquami e colaticcio di origine zootecnica, di fanghi da depuratori e di ceneri nell'intera zona II;
    8. sulle aree in cui, in base allo studio idrogeologico, è possibile il pascolo, è permesso lo spargimento di letame maturo, purchè immediatamente sparso;
    9. i concimi possono essere utilizzati solo nelle quantità strettamente necessarie, che devono essere determinate in base alle analisi del terreno, da eseguirsi ogni quattro anni a cura del concessionario dell'acquedotto;
    10. se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile attribuibili in modo univoco alle attività di concimazione, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può prescrivere ulteriori divieti;
    11. sono utilizzabili unicamente i fitofarmaci indicati nella lista positiva autorizzata dalla Giunta provinciale;
    12. sono vietate le mangiatoie per la selvaggina;
    13. vanno mantenuti gli utilizzi del suolo a pascolo, bosco nonché pascolo e prato con copertura rada di specie forestali;
    14. affinchè la fonte idropotabile rimanga protetta, gli strati erbosi continui non possono essere rimossi, se non per il tempo indispensabile per eseguire i lavori necessari o per il tempo necessario per una nuova seminagione nel caso di infestazione di erbacce;
    15. i prati ed i pascoli non possono essere trasformati in terreno arativo.
  4. altro
    1. sono vietati le attività minerarie, l'apertura di miniere, la lavorazione di ghiaia e il deposito di residui di miniera;
    2. le autorizzazioni esistenti per gli impianti di cui al punto 1) non possono essere prorogate;
    3. per gli impianti di cui al punto 1) sono implementate adeguate misure di sicurezza per la fonte idropotabile per il restante periodo di esercizio e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    4. sono vietate nuove derivazioni d'acqua di falda, tranne quelle destinate all'approvvigionamento idropotabile pubblico;
    5. le derivazioni d'acque superficiali possono essere autorizzate previa presentazione di specifica perizia idrogeologica, se non compromettono la fonte idropotabile;
    6. è vietato lo sfruttamento termico d'acque di falda e superficiali;
    7. gli impianti per lo sfruttamento geotermico sono ammessi solo sino alla profondità di scavo massima ai sensi dell'allegato D, lettera a), punto 4) e senza l'utilizzo di sostanze inquinanti;
    8. in caso di perforazioni di carattere geoambientale sono adottati sistemi di sicurezza adeguati e utilizzate sostanze compatibili con l'acqua potabile, quali lubrificanti biodegradabili, additivi addensanti adeguati nonché vasche d'accumulo di olio sotto la macchina perforatrice;
    9. sono vietati il campeggio e la costruzione di campeggi;
    10. per gli impianti esistenti di cui al punto 9) sono adottate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    11. è vietato fare esplodere mine;
    12. lo studio idrogeologico volto all'individuazione delle aree di tutela dell'acqua potabile definisce, in base al rischio di contaminazione, se risulta necessario implementare un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda.
2)
Vedi anche l'art. 2 del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
3)
Il punto 1 della lettera a) dell'allegato D è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1,   del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
4)
Dopo il punto 1) della lettera a) dell'allegato D è stato inserito il punto 1/bis dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
5)
Il punto 2 della lettera a) dell'allegato D è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.
6)
Dopo il punto 2 della lettera a) dell'allegato D è stato inserito il punto 2/bis dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 1 settembre 2015, n. 21.

Allegato E
(articolo 3, comma 1, lettera c))

Divieti, vincoli e limitazioni per l'utilizzo del suolo nella zona III per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:

  1. costruzioni e scavi
    1. la costruzione o la ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e il movimento di terra possono essere autorizzati dall'autorità competente, in base alle indicazioni dello studio idrogeologico volto alla determinazione delle aree di tutela dell'acqua potabile;
    2. lo studio idrogeologico di cui al punto 1) definisce la profondità massima di scavo ammessa, che in ogni caso non deve compromettere la fonte idropotabile;
    3. sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, per le zone sensibili il geologo può elaborare anche una carta con la zonizzazione delle varie profondità massime di scavo consentite, dalla quale risulti in quali parti tali attività sono ammesse liberamente, in quali parti esse sono ammesse solo in seguito ad un'ulteriore perizia geologica o con ulteriori vincoli oppure dove gli scavi sono vietati;
    4. la costruzione di nuovi impianti di viabilità e la modifica di quelli locali esistenti possono essere autorizzate dall'autorità competente;
    5. premessa per l'autorizzazione di cui al punto 4) è la presentazione di una specifica perizia idrogeologica attinente al progetto, presentata prima dell'inserimento nel piano urbanistico, che dimostri la compatibilità del progetto e nella quale sono previste anche eventuali misure di sicurezza a tutela della fonte idropotabile;
    6. l'inserimento nel piano urbanistico di strutture viarie sovracomunali e di nuove aree di costruzione è autorizzato solamente dopo la presentazione di un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto ed il rilascio del parere positivo dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
    7. allacciamenti di bosco e malghe possono essere autorizzati solo se viene comprovato che la loro costruzione e l'esercizio non comporta inquinamenti delle fonti idropotabili.
  1. sostanze inquinanti
    1. nuovi collettori principali possono essere autorizzati previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche;
    2. sono vietati nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali;
    3. sono vietati discariche di qualsiasi tipo e nuovi depuratori centrali per acque reflue o impianti di trattamento o di lavorazione di sostanze che inquinano l'acqua;
    4. lo stoccaggio temporaneo di rifiuti avviene in recipienti a tenuta stagna, per le sostanze contenute, ovvero su superfici impermeabili e sono adottate adeguate misure di sicurezza;
    5. sono vietati nuovi centri di stoccaggio commerciali e di distribuzione per carburanti e combustibili idroinquinanti, quali i distributori, per sostanze radioattive o pericolose per l'acqua, come previsto negli allegati G e H della legge, comprese aziende o impianti che producono e trasformano queste sostanze;
    6. per gli impianti e le aziende esistenti di cui ai punti 3) e 5) sono implementate adeguate misure di sicurezza e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    7. in caso di pericolo per la fonte idropotabile, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche prescrive all'autorità competente le limitazioni o il divieto di trasporto di sostanze inquinanti.
    8. è vietato il riutilizzo di terreni contaminati da sostanze inquinanti con concentrazioni superiori di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale) ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005, se provenienti da bonifiche localizzate all'esterno dell'area di tutela.
  2. impianti sportivi
    1. tutte le piste da sci, da slittino o da fondo vanno coperte integralmente con un manto erboso stabile ed il deflusso delle acque superficiali è organizzato in modo da evitare fenomeni di erosione.
  3. agricoltura e foreste
    1. i fertilizzanti vanno usati solo nella misura necessaria ed i quantitativi utilizzati sono definiti in base ad analisi del terreno eseguite dal gestore dell'acquedotto;
    2. sono utilizzati unicamente fitofarmaci indicati nella lista positiva, autorizzata con delibera della Giunta provinciale;
    3. salvo casi eccezionali non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della protezione dell'acqua potabile; deve essere esaminato se la variazione risulti possibile anche al di fuori dell'area di tutela.
    4. per variazioni al piano urbanistico riguardanti una superficie superiore a 10000 metri quadrati va presentato un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto ed è necessario il parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche.
  4. altro
    1. sono vietate attività estrattive, l'apertura di miniere ed il deposito di residui minerari, e le autorizzazioni esistenti all'espletamento di tali attività non possono essere prorogate;
    2. per gli impianti di cui al punto 1) sono implementate adeguate misure di sicurezza per la fonte idropotabile e, se necessario, un sistema di preallarme mirato al controllo dell'acqua di falda;
    3. possono essere autorizzate derivazioni di acque di falda o di acque superficiali, se non recano danno alla fonte idropotabile;
    4. Il prelievo di acqua sotterranea a fini di utilizzazione termica è vietato. La produzione di calore attraverso sonde geotermiche senza prelievo d'acqua è ammessa.
    5. in caso di perforazioni di carattere geoambientale sono implementati adeguati sistemi di sicurezza e sono utilizzate sostanze compatibili con l'acqua potabile, quali lubrificanti biodegradabili, additivi addensanti adeguati nonché vasche d'accumulo per olio sotto la macchina perforatrice.

Allegato F
(articolo 4, comma 1)

Lo studio idrogeologico semplificato contiene:

  1. la descrizione delle indagini e delle prove svolte;
  2. l'illustrazione della struttura geologica ed idrogeologica dell'area di studio;
  3. una nuova mappatura della zona, salvo che siano disponibili attendibili carte geologiche dell'area di alimentazione, le quali descrivano la struttura geologica ed idrogeologica;
  4. la descrizione della permeabilità dei terreni;
  5. la descrizione del flusso dell'acqua nel sottosuolo;
  6. la descrizione del tipo di sorgente ovvero dell'acquifero, la stratigrafia e la tipologia dell'opera in caso di pozzo;
  7. la descrizione dell'area di alimentazione;
  8. la descrizione, ottenuta dai dati disponibili, dell'andamento della portata e della temperatura dell'acqua sorgiva ovvero dei livelli piezometrici e della temperatura dell'acqua in caso di pozzo,
  9. l'indicazione del bilancio idrologico;
  10. la valutazione delle caratteristiche chimiche e batteriologiche della fonte idropotabile, in base alle analisi disponibili;
  11. l'accertamento delle cause, in caso di rilevamento di contaminazioni e proposta delle misure di sicurezza idonee;
  12. la valutazione dello stato della captazione della sorgente ovvero del pozzo e l'eventuale proposta per il risanamento o per la nuova captazione tenendo conto della situazione geologica;
  13. l'indicazione circa l'utilizzo del suolo nell'area di alimentazione e possibili fonti di contaminazione con indicazione del rischio di inquinamento e della necessità di implementare un sistema di preallarme;
  14. la proposta per la delimitazione delle zone I, II e III;
  15. l'estensione delle singole zone di cui alla lettera n) che viene motivata dalla situazione geologica del sottosuolo spiegata e raffigurata per le singole zone;
  16. le profondità massime di scavo ammissibili nelle aree, nelle quali sono probabili attività di costruzione o attività di scavo;
  17. le indicazioni delle profondità di scavo di cui alla lettera p), motivate dalla situazione geologica del sottosuolo, che viene illustrata e raffigurata per le singole zone;
  18. l'indicazione dell'eventuale necessità di sistemi di smaltimento di acque stradali per impianti di viabilità esistenti ai sensi dell'allegato D, punto 13), lettera a);
  19. l'indicazione delle aree nella zona II che possono essere utilizzate a pascolo senza compromettere la qualità dell'acqua; dette indicazioni sono motivate dalla situazione geologica del sottosuolo che viene spiegata e raffigurata per le aree indicate.
  20. i seguenti allegati cartografici:
    1. carta generale in scala 1:25.000 o 1:50.000, che riporta in modo univoco la posizione geografica del comune, della sorgente o del gruppo di sorgenti ovvero del pozzo o del gruppo di pozzi e l'area di alimentazione idropotabile;
    2. carta geologica e idrogeologica in scala 1:10.000 con delimitazione dell'area di alimentazione e dell'area di tutela della fonte idropotabile;
    3. sezioni geologiche e idrogeologiche in scala adeguata;
    4. carta dell'utilizzazione del suolo con indicazione di eventuali fonti d'inquinamento in scala 1:10.000;
    5. carta con delimitazione dell'area di tutela dell'acqua potabile in scala 1:10.000 o 1:5.000;
    6. estratto catastale con delimitazione delle zone I, II e III, i cui limiti devono corrispondere ai limiti catastali o coincidere con le rette collegate tra vertici catastali;
    7. in aree particolarmente sensibili deve essere allegata una carta con indicazione della profondità massima di scavo ammissibile che garantisca di non compromettere la qualità della fonte idrica;
    8. modulo con le più importanti caratteristiche della sorgente o del pozzo.
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