(1) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 46 - 1.611
(2) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 41
comma 2: Euro 75
(3) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 213 - 2.117
comma 3: Euro 708
(4) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 27, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 41 - 310
lett. b): Euro 75 - 1.226
lett. c): Euro 41 - 392
lett. d): Euro 75 - 615
lett. e): Euro 155 - 892
(5) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 144 - 2.710
lett. b): Euro 41 - 276
lett. c): Euro 41 - 144
lett. d): Euro 41 - 276
(6) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 432 - 4.315
lett. b): Euro 432 - 4.315
lett. c): Euro 219 - 2.157
lett. d): Euro 86 - 432
lett. e): Euro 432 - 4.315
lett. f): Euro 86 - 863
lett. g): Euro 432
lett. h): Euro 1.726 - 17.260
lett. i): Euro 219 - 2.157
(7) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 3:
lett. a): Euro 28 - 115
lett. b): Euro 115 - 2.255
lett. c): Euro 230 - 2.335
(8) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 17 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 30
lett. b): Euro 30 - 294
lett. c): Euro 88 - 528 / 176 - 1.056
lett. d): Euro 294 - 2.931
lett. e): Euro 176 - 1.759
(9) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 288 - 1.426
lett. b): Euro 288 - 4.257
lett. c): Euro 288 - 14.187
(10) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 1.266 - 3.797
comma 3: Euro 426 - 1.266
comma 4: Euro 426 - 1.266
comma 5: Euro 172 - 339
comma 6: Euro 846 - 2.532
comma 7: Euro 172 - 506
comma 8: Euro 846 - 2.532
comma 9: Euro 172 - 339 2)
(11) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 92 - 9.102
lett. b): Euro 1.824 - 9.102
lett. c): Euro 9.102 - 90.989
lett. d): Euro 915 - 3.642
lett. e): Euro 1.824 - 5.460
lett. f): Euro 1.824 - 3.642
lett. g): Euro 28 - 184
lett. h): Euro 1.824 - 9.102
lett. i): Euro 915 - 3.642
(12) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 18/bis della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 31
comma 3: Euro 186 / 31
(13) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 19 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 4 / 23
(14) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 748 - 1.484
lett. b): Euro 155 - 448
lett. c): Euro 155 - 305
lett. d): Euro 86 - 305
(15) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 6: Euro 305 - 3.045
(16) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 4: Euro 1.077 - 3.232
(17) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 31
lett. b): Euro 93 - 558 / 186 - 1.400
lett. c): Euro 88 - 616 / 175 - 1.319 / 264 - 2.198
lett. d): Euro 31 - 653 / 93 - 1.400 / 186 - 2.799
lett. e): Euro 93 - 2.799
lett. f): Euro 93 - 466
lett. g): Euro 186 - 1.865
lett. h): Euro 31 - 466
lett. i): Euro 140 - 18.654
(18) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 26 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
commi 1 e 2: Euro 461 - 921
comma 3: Euro 921 - 1.835
(19) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 915 - 2.739
comma 2: Euro 195 - 915
comma 3: Euro 144 - 552
comma 4: Euro 103
comma 5: Euro 28
(20) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 92 - 886
lett. b): Euro 184 - 1.766
lett. c): Euro 448 - 1.329
lett. d): Euro 46 - 448
lett. e): Euro 92 - 886
(21) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 20 settembre 1989, n. 26, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 1.755
comma 2: Euro 886
(22) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 75
comma 2a: Euro 57
comma 3: Euro 57
comma 4: Euro 92 / 57
comma 5: Euro 138 - 639
comma 6: Euro 92
(23) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 86 - 166
(24) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 4.028 - 8.055
comma 2: Euro 403 - 2.417
comma 3: Euro 806 - 8.055
comma 4: Euro 805 - 4.026
(25) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 4: Euro 81 - 794
(26) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 3: Euro 57 / 68
comma 4: Euro 86 - 477
(27) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 57 / 34
comma 3: Euro 241
(28) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 3: Euro 34
comma 4: Euro 34 - 97
comma 5: Euro 46 - 126
(29) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 5: Euro 57 / 34
(30) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, è sostituito dal seguente:
comma 3: Euro 161
(31) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 276 - 2.744
comma 2: Euro 68 - 690
comma 3: Euro 2.059 - 6.168
comma 4: Euro 207 - 621
comma 5: Euro 1.375 - 4.113
comma 6: Euro 690 - 2.059
(32) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 144 - 1.410
(33) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 3.717 - 7.433
comma 5: Euro 190 - 374
(34) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 agosto 1994, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 172 - 339
(35) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 328 - 1.306
comma 2: Euro 68 - 328
comma 2/bis: Euro 235 - 705
(36) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 321 - 7.970
(37) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 6: Euro 7 / 62
(38) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 4: Euro 2 / 62
comma 5: Euro 1 / 62
comma 8: Euro 1 / 62
(39) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:
comma 5: Euro 62
(40) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:
comma 1: Euro 62
(41) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 3 / 62
comma 2: Euro 62
comma 3: Euro 62
(42) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 6: Euro 5 / 2 / 62
(43) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 6: Euro 2 / 1 / 62
(44) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 6: Euro 13 / 7 / 62
(45) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 5: Euro 31 - 311
comma 7: Euro 6.218
(46) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 4: Euro 31 - 311
comma 5: Euro 8
(47) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituti rispettivamente dai seguenti:
comma 5: Euro 62 - 622
(48) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:
comma 4: Euro 31
(49) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 25 / 13 / 62
comma 5: Euro 62 - 622
comma 6: Euro 248 - 2.487
(50) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 3: Euro 124 - 619
comma 4: Euro 93 - 371
(51) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 3: Euro 616 - 6.161
(52) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 97 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 3.081 - 9.241
(53) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 1.224 - 7.350
lett. b): Euro 612 - 3.675
(54) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 6.058 - 60.580 / 3.029 - 30.290
(55) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 2.939 - 17.631
comma 2: Euro 588 - 3.526
comma 4: Euro 2.939 - 17.631
comma 5: Euro 588 - 3.526
(56) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 2: Euro 588 - 3.526
(57) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1: Euro 588 - 3.526
(58) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
comma 1:
lett. a): Euro 292 - 874
lett. b): Euro 874 - 3.438
lett. c): Euro 2.911 - 5.821
lett. d): Euro 292 - 1.048
lett. e): Euro 292 - 1.456
lett. f): Euro 292 - 1.048