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In vigore al: 08/03/2016

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 341)
Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat 2006

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1)

Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.

Art. 1 (Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

(1) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 46 - 1.611

(2) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 41

comma 2: Euro 75

(3) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 213 - 2.117

comma 3: Euro 708

(4) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 27, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 41 - 310

lett. b): Euro 75 - 1.226

lett. c): Euro 41 - 392

lett. d): Euro 75 - 615

lett. e): Euro 155 - 892

(5) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 144 - 2.710

lett. b): Euro 41 - 276

lett. c): Euro 41 - 144

lett. d): Euro 41 - 276

(6) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 432 - 4.315

lett. b): Euro 432 - 4.315

lett. c): Euro 219 - 2.157

lett. d): Euro 86 - 432

lett. e): Euro 432 - 4.315

lett. f): Euro 86 - 863

lett. g): Euro 432

lett. h): Euro 1.726 - 17.260

lett. i): Euro 219 - 2.157

(7) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3:
lett. a): Euro 28 - 115

lett. b): Euro 115 - 2.255

lett. c): Euro 230 - 2.335

(8) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 17 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 30

lett. b): Euro 30 - 294

lett. c): Euro 88 - 528 / 176 - 1.056

lett. d): Euro 294 - 2.931

lett. e): Euro 176 - 1.759

(9) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 288 - 1.426

lett. b): Euro 288 - 4.257

lett. c): Euro 288 - 14.187

(10) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 1.266 - 3.797

comma 3: Euro 426 - 1.266

comma 4: Euro 426 - 1.266

comma 5: Euro 172 - 339

comma 6: Euro 846 - 2.532

comma 7: Euro 172 - 506

comma 8: Euro 846 - 2.532

comma 9: Euro 172 - 339 2)

(11) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 92 - 9.102

lett. b): Euro 1.824 - 9.102

lett. c): Euro 9.102 - 90.989

lett. d): Euro 915 - 3.642

lett. e): Euro 1.824 - 5.460

lett. f): Euro 1.824 - 3.642

lett. g): Euro 28 - 184

lett. h): Euro 1.824 - 9.102

lett. i): Euro 915 - 3.642

(12) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 18/bis della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 31

comma 3: Euro 186 / 31

(13) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 19 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 4 / 23

(14) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 748 - 1.484

lett. b): Euro 155 - 448

lett. c): Euro 155 - 305

lett. d): Euro 86 - 305

(15) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 6: Euro 305 - 3.045

(16) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 4: Euro 1.077 - 3.232

(17) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 31

lett. b): Euro 93 - 558 / 186 - 1.400

lett. c): Euro 88 - 616 / 175 - 1.319 / 264 - 2.198

lett. d): Euro 31 - 653 / 93 - 1.400 / 186 - 2.799

lett. e): Euro 93 - 2.799

lett. f): Euro 93 - 466

lett. g): Euro 186 - 1.865

lett. h): Euro 31 - 466

lett. i): Euro 140 - 18.654

(18) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 26 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

commi 1 e 2: Euro 461 - 921

comma 3: Euro 921 - 1.835

(19) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 915 - 2.739

comma 2: Euro 195 - 915

comma 3: Euro 144 - 552

comma 4: Euro 103

comma 5: Euro 28

(20) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 92 - 886

lett. b): Euro 184 - 1.766

lett. c): Euro 448 - 1.329

lett. d): Euro 46 - 448

lett. e): Euro 92 - 886

(21) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 20 settembre 1989, n. 26, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 1.755

comma 2: Euro 886

(22) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 75

comma 2a: Euro 57

comma 3: Euro 57

comma 4: Euro 92 / 57

comma 5: Euro 138 - 639

comma 6: Euro 92

(23) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 86 - 166

(24) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 4.028 - 8.055

comma 2: Euro 403 - 2.417

comma 3: Euro 806 - 8.055

comma 4: Euro 805 - 4.026

(25) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 4: Euro 81 - 794

(26) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3: Euro 57 / 68

comma 4: Euro 86 - 477

(27) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 57 / 34

comma 3: Euro 241

(28) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3: Euro 34

comma 4: Euro 34 - 97

comma 5: Euro 46 - 126

(29) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 5: Euro 57 / 34

(30) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, è sostituito dal seguente:

comma 3: Euro 161

(31) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 276 - 2.744

comma 2: Euro 68 - 690

comma 3: Euro 2.059 - 6.168

comma 4: Euro 207 - 621

comma 5: Euro 1.375 - 4.113

comma 6: Euro 690 - 2.059

(32) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 144 - 1.410

(33) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 3.717 - 7.433

comma 5: Euro 190 - 374

(34) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 agosto 1994, n. 41, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 172 - 339

(35) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 328 - 1.306

comma 2: Euro 68 - 328

comma 2/bis: Euro 235 - 705

(36) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 321 - 7.970

(37) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 6: Euro 7 / 62

(38) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 4: Euro 2 / 62

comma 5: Euro 1 / 62

comma 8: Euro 1 / 62

(39) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:

comma 5: Euro 62

(40) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:

comma 1: Euro 62

(41) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 3 / 62

comma 2: Euro 62

comma 3: Euro 62

(42) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 6: Euro 5 / 2 / 62

(43) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 6: Euro 2 / 1 / 62

(44) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 6: Euro 13 / 7 / 62

(45) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 5: Euro 31 - 311

comma 7: Euro 6.218

(46) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 4: Euro 31 - 311

comma 5: Euro 8

(47) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituti rispettivamente dai seguenti:

comma 5: Euro 62 - 622

(48) L'importo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è sostituito rispettivamente dal seguente:

comma 4: Euro 31

(49) Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 25 / 13 / 62

comma 5: Euro 62 - 622

comma 6: Euro 248 - 2.487

(50) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3: Euro 124 - 619

comma 4: Euro 93 - 371

(51) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 3: Euro 616 - 6.161

(52) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 97 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 3.081 - 9.241

(53) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 1.224 - 7.350

lett. b): Euro 612 - 3.675

(54) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 6.058 - 60.580 / 3.029 - 30.290

(55) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 2.939 - 17.631

comma 2: Euro 588 - 3.526

comma 4: Euro 2.939 - 17.631

comma 5: Euro 588 - 3.526

(56) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 2: Euro 588 - 3.526

(57) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1: Euro 588 - 3.526

(58) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

comma 1:
lett. a): Euro 292 - 874

lett. b): Euro 874 - 3.438

lett. c): Euro 2.911 - 5.821

lett. d): Euro 292 - 1.048

lett. e): Euro 292 - 1.456

lett. f): Euro 292 - 1.048

2)

La L.P. 16 febbraio 1981, n. 3, è stata abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera a) della L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

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