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In vigore al: 08/03/2016

Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 331)
Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1)
Pubblicato nel B.U. 22 agosto 2006, n. 34.

Capo I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici; fissa inoltre i criteri per la determinazione e l'applicazione del relativo canone, in esecuzione dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

(2) Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e anche soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Esso si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e spazi appartenenti al demanio dello Stato – ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità.

(3) I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.

massimeDelibera N. 3315 del 08.10.2007 - Conferma dei canoni annui per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni per un periodo di due ulteriori anni
massimeDelibera N. 4341 del 29.11.2004 - Modifica dello schema di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni e approvazione dei nuovi canoni annui

Art. 2 (Occupazioni permanenti e temporanee)

(1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore ad un anno. Esse sono soggette a concessione.

(2) Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette ad autorizzazione.

Art. 3 (Domanda)

(1) Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente ripartizione provinciale.

(2) Nella domanda, redatta su carta legale, sono indicati:

  1. le generalità, la residenza o il domicilio ed il numero di codice fiscale del o della richiedente;
  2. l'ubicazione esatta dell'immobile, del tratto ferroviario o di strada - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratti di strada statale o provinciale, con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro - o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;
  3. la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della stessa, la destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso.

(3) La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica. Ove la domanda risulti incompleta, l'interessato viene invitato ad integrarla entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta, pena l'archiviazione.

Art. 4 (Rilascio della concessione o autorizzazione)

(1) Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Servizio strade, dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità e dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

  1. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  2. la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  3. gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

(2) Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. In caso di rilascio di concessione, il concessionario deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.

(3) La concessione o autorizzazione è sempre accordata:

  1. a termine: la concessione non può avere una durata superiore a 29 anni;
  2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  3. con l'obbligo del titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupata l'area pubblica;
  4. con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora ciò si rendesse necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato di fatto precedente all'occupazione.

(4) L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, fornisce gli elementi che rendono necessaria l'imposizione della stessa.

(5) Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

Art. 5 (Convenzioni con enti e società)

(1) L'amministrazione provinciale può stipulare con enti e società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 6 (Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione)

(1) Il titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le vigenti norme tecniche in materia, nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.

(2) Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, il titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

(3) Il titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

(4) Il titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7 (Decadenza della concessione e dell'autorizzazione)

(1) Sono cause di decadenza della concessione e autorizzazione:

  1. le violazioni da parte del titolare o dei suoi aventi causa delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione;
  2. la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;
  3. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  4. 2)
  5. il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 31.
2)
La lettera d) dell'art. 7, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 7.

Art. 8 (Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione)

(1) Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, l'amministrazione provinciale può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione dandone motivata comunicazione scritta e, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.

(2) Il relativo provvedimento è notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con indicazione del termine per il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. Qualora l'interessato non ottemperi, si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico dell'interessato. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è esclusa qualsiasi altra indennità.

(3) Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. In tal caso, qualora si rendano necessari lavori sull'immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, va acquisita l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.

(4) Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni.

(5) Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni all'immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia, salvo il risarcimento dell'intero danno, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura ivi prevista.

Art. 9 (Esecuzione dei lavori)

(1) Il titolare della concessione o autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di rilascio.

(2) Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

(3) Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato deve presentare la domanda di proroga indicando la durata per la quale viene chiesta la stessa.

(4) Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima della scadenza.

(5) La competente ripartizione provinciale vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine agli incaricati del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

Art. 10 (Rinnovo della concessione)

(1) Prima della scadenza della concessione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), il concessionario che non intenda rinnovare la stessa deve farne tempestiva comunicazione all'amministrazione provinciale.

Art. 11 (Subingresso nella concessione o autorizzazione)

(1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione di strade, aree e spazi pubblici ha carattere personale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

(2) In caso di decesso del titolare della concessione o autorizzazione o nell'ipotesi in cui lo stesso trasferisca a terzi la proprietà del fondo o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, gli aventi diritto o i subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di una nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.

(3) La voltura della concessione è concessa dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.

(4) Il nuovo titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere al pagamento del canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione o autorizzazione.

Art. 12 (Variazione di domicilio)

(1) Le variazioni di domicilio del titolare della concessione o autorizzazione devono essere immediatamente comunicate alla competente ripartizione provinciale.

Art. 13 (Esecuzione in amministrazione diretta)

(1) In casi particolari la Provincia si riserva la facoltà di eseguire lavori che comportino la manomissione dell'immobile, del tracciato ferroviario, stradale o delle relative pertinenze. In tali casi gli interessati devono depositare l'importo presuntivo dei lavori, salvo conguaglio a lavori ultimati.

Art. 14 (Competenze delle Ripartizioni provinciali Servizio strade, Mobilità ed Amministrazione del patrimonio)

(1) Le ripartizioni provinciali Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio:

  1. vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici;
  2. tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni.

(2) Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: immobile, tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 15 (Competenze della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio)

(1) L'Ufficio Entrate della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio provvede alla riscossione, anche coattiva, dei canoni.

Capo II
Disposizioni particolari e canone

Art. 16 (Esenzioni)

(1) Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi.

(2) Sono inoltre esenti:

  1. le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e loro consorzi e degli enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  2. le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  3. le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, e con le aste delle bandiere istituzionali;
  4. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  5. le occupazioni con accessi;
  6. le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 25;
  7. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  8. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  9. le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia alla scadenza;
  10. le occupazioni di aree cimiteriali;
  11. le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
  12. le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
  13. le occupazioni effettuate con specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;
  14. le occupazioni con opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali;
  15. le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche pubbliche, da altri enti pubblici e da emittenti radiofoniche private, che abbiano sottoscritto con l'amministrazione provinciale appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali;
  16. le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale con cavi o condutture, salvo quanto previsto dall’articolo 25;3)
  17. le occupazioni non riconducibili ad attivitá aventi natura commerciale;3)
  18. le occupazioni effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile.3)
3)
Le lettere p, q e r dell'art. 16, comma 2, sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 7.

Art. 17 (Soggetti tenuti al pagamento del canone)

(1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 18 (Classificazione delle occupazioni)

(1) Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tale fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:

  1. categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  2. categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I;
  3. categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile ed i beni culturali.

Art. 19 (Graduazione del canone)

(1) Il canone si determina in base al tipo di occupazione prevista nella concessione o autorizzazione e in base all'area espressa in metri quadrati o in metri lineari. Si procede all'arrotondamento per eccesso se la cifra contiene decimali superiori a 0,5, altrimenti si procede all'arrotondamento per difetto. Per le occupazioni che sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non si applica alcun canone.

Art. 20 (Occupazioni permanenti e temporanee)

(1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa.

(2) Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliere.

Art. 21 (Determinazione della tariffa base)

(1) Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

  1. 2,30 euro per la categoria I;
  2. 1,15 euro per la categoria II.

(2) Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

  1. 0,05 euro per la categoria I;
  2. 0,03 euro per la categoria II.

(3) Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, la tariffa è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

(4) Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

  1. 39,00 euro per la categoria I;
  2. 19,50 euro per la categoria II.

(5) Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

  1. 0,35 euro per la categoria I;
  2. 0,18 euro per la categoria II.

(6) La tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee della categoria III è di 10,00 euro al metro quadrato.

(7) La tariffa base è aggiornata annualmente sulla base dell'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22 (Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione)

(1) Nella tabella A sono indicati i diversi coefficienti di valutazione economica riferiti alle singole attività o finalità di occupazione con i quali va moltiplicata la tariffa base stabilita per ogni categoria.

Art. 23 (Distributori di carburante)

(1) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed altri impianti di servizio.

Art. 24 (Determinazione del canone complessivo)

(1) La misura complessiva del canone è determinata secondo le seguenti formule:

  1. per le occupazioni permanenti la misura percentuale della tariffa base per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari;
  2. per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo ottenuto va ripartito in ore, se si tratta di occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, e la risultante va a sua volta moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari.

(2) Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 51,00 euro.

Art. 25 (Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi)

(1) Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altra opera da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 516,00 euro.

(2) Nel caso di tubazioni ed alloggiamenti realizzati dall'ente gestore o proprietario delle strade o dell'area, al canone annuo di cui al comma 1, si applica il coefficiente di maggiorazione di cui alla tabella A, sulla base dei costi di costruzione fissati dalla Giunta provinciale.

(3) Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1, il canone spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale si considera commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

  1. fino a 20.000 abitanti 0,90 euro per utente;
  2. oltre 20.000 abitanti 0,75 euro per utente.

(4) Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

(5) Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare all'Ufficio Entrate della Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26 (Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate nelle gallerie)

(1) Per le occupazioni con alloggiamenti o con impianti di comunicazione in galleria, realizzati dall'amministrazione provinciale, al canone annuo si somma il canone aggiuntivo determinato dall'annualità corrispondente all'ammortamento del costo di costruzione di cui alla tabella A, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera o).

(2) Il costo di costruzione di cui al comma 1 è determinato dalla Giunta provinciale.

(3) Nel caso di tubazioni multiple il canone aggiuntivo è calcolato sulla base del numero di tubazioni effettivamente utilizzate.

(4) Nel caso di richieste in numero superiore alla potenzialità dell'alloggiamento, le concessioni sono rilasciate secondo il criterio del maggior rialzo sul costo di costruzione degli stessi.

(5) Nel caso di richieste in numero superiore alla potenzialità dell'impianto di comunicazione, le concessioni sono rilasciate secondo il criterio del maggior ascolto, determinato prendendo a riferimento l'ultima indagine sull'ascolto radiotelevisivo in Alto Adige, elaborata dall'Istituto provinciale di statistica.

Art. 27 (Agevolazioni e riduzioni)

(1) Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, il canone è rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni, il canone è ridotto del 50 per cento.

Art. 28 (Disposizioni particolari)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 27, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 24, comma 2, non si applicano alle autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, per le quali trova applicazione quanto disposto nella tabella B.

Art. 29 (Modalità e termini per il pagamento del canone)

(1) Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalità stabilite nella concessione.

(2) Il canone per il primo anno deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

(3) Successivamente al primo anno, se il canone dovuto è superiore a 2.582,00 euro può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.

(4) Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori.

(5) Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per fatto imputabile all'interessato.

Art. 30 (Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica per impianti di comunicazione in galleria)

(1) I concessionari che per il funzionamento di propri impianti di comunicazione in galleria utilizzano l'energia elettrica ottenuta allacciandosi alla rete elettrica di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, sono tenuti a corrispondere un importo annuo, a titolo di rimborso spese, pari ad euro 160,00 per ogni impianto.

(2) L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e potrà essere modificato con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 31 (Irregolare o mancato pagamento del canone)

(1) L'amministrazione provinciale controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Contestualmente comunica modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.

(2) Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.

Art. 32 (Indennità per l'occupazione senza titolo)

(1) Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

(2) La decadenza dalla concessione o autorizzazione e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione sono equiparate a quelle di cui al comma 1.

(3) Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 33 (Procedimento di applicazione dell'indennità per occupazioni senza titolo)

(1) Qualora vengano accertate occupazioni senza titolo, l'amministrazione provinciale ordina l'immediato rilascio dell'area ed intima all'occupante il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 32, procedendo ai sensi dell'articolo 31.

Art. 34 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

(1) Chiunque occupi abusivamente strade, aree e spazi pubblici soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 32 e non superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

Art. 35 (Rimborsi)

(1) Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36 (Disposizioni transitorie)

(1) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purchè non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte del competente ufficio, costituisce implicita conferma di tali provvedimenti.

Art. 37 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Per gli anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento si applica la previgente normativa in materia, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dal presente regolamento.

Art. 38 (Abrogazione)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2002, n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A (art. 22)4)

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

Chioschi per attività commerciale o di produzione di servizi e relative aree di parcheggio

0,5

Distributori di carburanti

0,5

Occupazioni per attività aventi natura economica ed attività strumentali (solo occupazioni permanenti)

0,1

Impalcature, ponteggi e cantieri (solo occupazioni temporanee)

0,3

Installazioni di attrazioni, giochi e spettacoli (solo occupazioni temporanee)

0,1

Occupazioni temporanee realizzate con chioschi o da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (solo occupazioni temporanee)

0,24

Suolo pubblico (solo occupazioni temporanee – questo coefficiente si applica in tutti quei casi nei quali non è previsto un coefficiente specifico)

0,4

Coefficiente di maggiorazione per alloggiamenti o impianti di comunicazione in galleria realizzati dall'amministrazione

a = c r qn

_______________

qn – 1

(*)

(*)

c = quota parte dei costi di costruzione

a = annualità

r = saggio degli interessi legali

q = 1 + r

n = anni

 

4)
La tabella A è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 7.

Tabella B (art. 28)

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFICIENTE

 

Coefficiente da applicare alla tariffa base

attività economiche

0,10

attività non economiche

0,04

 

Coefficente per categoria

terreno nudo

0,40

terreno in parte urbanizzato

0,80

terreno urbanizzato

1,00

 

Coefficiente per abitanti

comune oltre i 10.000 abitanti

1,00

comune oltre 1.500 abitanti fino a 10.000

0,80

comune fino a 1.500 abitanti

0,40

 

Coefficienti per superficie [**]

fino a 50 mq

1,00

da 50 a 150 mq

0,10

da 151 fino a 500 mq

0,05

da 501 fino a 1000 mq

0,025

oltre 1000 mq

0,01

 

Coefficienti temporali [**]

fino a 10 giorni

1,00

da 11 a 30 giorni

0,10

da 31 a 90 giorni

0,05

da 91 a 365 giorni

0,025

oltre 365 giorni

0,01

(*) questo coefficiente si applica per scaglioni

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction28/08/2006 - Delibera N. 2985 del 28.08.2006
ActionAction29/12/2006 - Delibera N. 5102 del 29.12.2006
ActionAction29/05/2006 - Delibera N. 1893 del 29.05.2006
ActionAction18/12/2006 - Delibera N. 4863 del 18.12.2006
ActionAction06/02/2006 - Delibera N. 324 del 06.02.2006
ActionAction04/12/2006 - Delibera N. 4520 del 04.12.2006
ActionAction18/04/2006 - Delibera N. 1365 del 18.04.2006
ActionAction18/12/2006 - Delibera N. 4716 del 18.12.2006
ActionAction13/03/2006 - Delibera N. 795 del 13.03.2006
ActionAction22/05/2006 - Delibera N. 1749 del 22.05.2006
ActionAction26/06/2006 - Delibera N. 2352 del 26.06.2006
ActionAction17/07/2006 - Delibera N. 2591 del 17.07.2006
ActionAction24/07/2006 - Delibera N. 2742 del 24.07.2006
ActionAction25/09/2006 - Delibera N. 3461 del 25.09.2006
ActionAction23/01/2006 - Delibera N. 212 del 23.01.2006
ActionAction30/01/2006 - Delibera N. 217 del 30.01.2006
ActionAction06/02/2006 - Delibera N. 307 del 06.02.2006
ActionAction06/02/2006 - Delibera N. 335 del 06.02.2006
ActionAction13/02/2006 - Delibera N. 428 del 13.02.2006
ActionAction27/02/2006 - Delibera N. 675 del 27.02.2006
ActionAction13/03/2006 - Delibera N. 801 del 13.03.2006
ActionAction13/03/2006 - Delibera N. 858 del 13.03.2006
ActionAction03/04/2006 - Delibera N. 1148 del 03.04.2006
ActionAction10/04/2006 - Delibera N. 1262 del 10.04.2006
ActionAction10/04/2006 - Delibera N. 1271 del 10.04.2006
ActionAction18/04/2006 - Delibera N. 1354 del 18.04.2006
ActionAction02/05/2006 - Delibera N. 1485 del 02.05.2006
ActionAction11/08/2006 - Delibera N. 2858 del 11.08.2006
ActionAction27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 902
ActionAction27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 901
ActionAction20/11/2006 - Delibera N. 4260 del 20.11.2006
ActionAction29/12/2006 - Delibera N. 5106 del 29.12.2006
ActionAction10/07/2006 - Delibera N. 2546 del 10.07.2006
ActionAction27/11/2006 - Delibera N. 4332 del 27.11.2006
ActionAction25/09/2006 - Delibera N. 3401 del 25.09.2006
ActionAction03/04/2006 - Delibera N. 1107 del 03.04.2006
ActionAction10/04/2006 - Delibera N. 1193 del 10.04.2006
ActionAction29/05/2006 - Delibera N. 1868 del 29.05.2006
ActionAction06/06/2006 - Delibera N. 1986 del 06.06.2006
ActionAction06/06/2006 - Delibera N. 1998 del 06.06.2006
ActionAction06/06/2006 - Delibera N. 2033 del 06.06.2006
ActionAction19/06/2006 - Delibera N. 2215 del 19.06.2006
ActionAction24/07/2006 - Delibera N. 2673 del 24.07.2006
ActionAction24/07/2006 - Delibera N. 2723 del 24.07.2006
ActionAction30/10/2006 - Delibera N. 3922 del 30.10.2006
ActionAction06/11/2006 - Delibera N. 4047 del 06.11.2006
ActionAction06/11/2006 - Delibera N. 4054 del 06.11.2006
ActionAction27/11/2006 - Delibera N. 4274 del 27.11.2006
ActionAction27/11/2006 - Delibera N. 4394 del 27.11.2006
ActionAction18/12/2006 - Delibera N. 4830 del 18.12.2006
ActionAction29/12/2006 - Delibera N. 5071 del 29.12.2006
ActionAction29/12/2006 - Delibera N. 5072 del 29.12.2006
ActionAction27/06/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28
ActionAction18/04/2006 - Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
ActionAction27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
ActionAction06/10/2006 - CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionAction02/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
ActionAction17/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
ActionAction19/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
ActionAction26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
ActionAction26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
ActionAction27/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
ActionAction06/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
ActionAction09/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
ActionAction16/02/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
ActionAction27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
ActionAction27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
ActionAction27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
ActionAction08/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
ActionAction14/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
ActionAction17/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
ActionAction23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
ActionAction23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
ActionAction29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
ActionAction29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
ActionAction31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
ActionAction31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
ActionAction04/04/2006 - Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 176
ActionAction04/04/2006 - Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177
ActionAction05/04/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
ActionAction12/04/2006 - DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction18/04/2006 - Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196
ActionAction19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
ActionAction19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
ActionAction19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
ActionAction20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
ActionAction20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006
ActionAction20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
ActionAction27/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
ActionAction02/05/2006 - Deliberazione della giunta provinciale 2 maggio 2006, n. 1438
ActionAction11/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
ActionAction29/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
ActionAction29/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006
ActionAction08/06/2006 - Contratto collettivo 8 giugno 2006
ActionAction08/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
ActionAction08/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
ActionAction13/06/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction20/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
ActionAction21/06/2006 - Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionAction21/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006
ActionAction22/06/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
ActionAction04/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
ActionAction17/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
ActionAction25/07/2006 - Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction26/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
ActionAction28/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
ActionAction05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
ActionAction05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
ActionAction12/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
ActionAction25/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
ActionAction27/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
ActionAction06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006
ActionAction09/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
ActionAction13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
ActionAction27/10/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
ActionAction27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
ActionAction09/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
ActionAction14/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
ActionAction17/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
ActionAction20/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
ActionAction22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
ActionAction22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
ActionAction04/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
ActionAction06/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
ActionAction07/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
ActionAction07/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
ActionAction13/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
ActionAction14/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
ActionAction14/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
ActionAction19/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
ActionAction19/12/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
ActionAction28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
ActionAction29/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
ActionAction26/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
ActionAction09/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
ActionAction03/03/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
ActionAction27/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
ActionAction10/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
ActionAction19/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
ActionAction19/04/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
ActionAction29/05/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 243 vom 29.05.2006
ActionAction12/05/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006
ActionAction28/11/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
ActionAction08/06/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
ActionAction07/08/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006
ActionAction21/12/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
ActionAction13/12/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006
ActionAction06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionAction08/03/2006 - Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionAction12/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2006, n. 1
ActionAction12/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2006, n. 2
ActionAction27/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006 , n. 4
ActionAction27/01/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006, n. 5
ActionAction22/02/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2006, n. 7
ActionAction22/02/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2006, n. 8
ActionAction20/03/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 13
ActionAction12/04/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 16
ActionAction12/04/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2006, n. 17
ActionAction03/05/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
ActionAction19/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2006, n. 23
ActionAction22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 24
ActionAction22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 25
ActionAction27/06/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
ActionAction03/07/2006 - Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionAction19/07/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionAction20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8
ActionAction31/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
ActionAction10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 39
ActionAction10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40
ActionAction30/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2006, n. 43
ActionAction14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 47
ActionAction02/10/2006 - LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
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ActionAction10/10/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 ottobre 2006, n. 53
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ActionAction18/10/2006 - Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11
ActionAction18/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 58
ActionAction25/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2006, n. 60
ActionAction07/11/2006 - Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
ActionAction13/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006 , n. 62
ActionAction16/11/2006 - Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionAction16/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2006, n. 63
ActionAction16/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2006, n. 65
ActionAction28/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2006, n. 67
ActionAction28/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 novembre 2006, n. 68
ActionAction04/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2006, n. 70
ActionAction04/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2006, n. 72
ActionAction11/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 75
ActionAction20/12/2006 - LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionAction20/12/2006 - Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionAction20/12/2006 - Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionAction13/09/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 settembre 2006, n. 46 —
ActionAction20/04/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2006, n. 18 —
ActionAction20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionAction14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.4
ActionAction16/11/2006 - Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12 
ActionAction20/03/2006 - Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 
ActionAction23/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2006, n. 26
ActionAction20/07/2006 - LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionAction18/05/2006 - Legge provinciale18 maggio 2006, n. 3 
ActionAction13/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 61 —
ActionAction20/03/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionAction10/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33 
ActionAction24/07/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionAction26/05/2006 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionAction13/12/2006 - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionAction20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionAction12/06/2006 - Legge provinciale 12 giugno 2006, n. 5 
ActionAction30/01/2006 - Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
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