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In vigore al: 08/03/2016

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 91)
Regolamento relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti

1)

Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e l'ammontare della garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti in attuazione degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 6 settembre 1973, n.61, e delle direttive 1991/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 1991/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CE del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Art. 2 (Garanzia finanziaria)

(1) Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e delle direttive 1991/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 1991/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CE del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.

(2) La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A. La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)

(1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 € al chilogrammo per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 50.000 € ad un importo massimo di 1.550.000 €;
  • b)  0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 25.000 € ad un importo massimo di 775.000 €.

(2) Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata dimezzando gli importi di cui al comma 1.

(3) Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

  • a)  0,50 € al chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di 5.000 € ad un importo massimo di 250.000 €;
  • b)  0,25 € al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno , da un importo minimo di 2.500 € ad un massimo di 100.000 €.

(4) In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria può essere stabilita dall'Ufficio gestione rifiuti.

(5) Le disposizioni sulla garanzia finanziaria non si applicano agli enti pubblici e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 8 aprile 2004, n. 13.

Art. 4 (Termine di presentazione)

(1) La garanzia finanziaria è presentata entro sei mesi dalla richiesta da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda è dichiarata decaduta.

Art. 5 (Risoluzione della garanzia finanziaria)

(1) Su richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso di rinnovo, integrazione e modifica dell'autorizzazione nonché di cessazione dell'attività può essere risolta, previo esame da parte dell'Ufficio gestione rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 3)

Spett.le

Ufficio Gestione Rifiuti

Via Amba Alagi 35

39100 BOLZANO

GARANZIA FINANZIARIA PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Garanzia finanziaria n........................................Data...............................

Premesso:.............................................................................................

1) che l'impresa (ditta)...........................................................................

con sede in............................................................................................

codice fiscale n. ....................................................................................

intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di......................

............................................................................................................

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'articolo. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta.

Ciò premesso, la società...........................................................................

abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in............................................

codice fiscale ...........................................................................................

alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa .............................................................................

e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale n. 00390090215 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di ........................... € (........................€) a garanzia delle somme dovute per:

  • a)  operazioni di smaltimento di rifiuti;
  • b)  bonifica;
  • c)  ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
  • d)  risarcimento degli ulteriori danni all' ambiente ai sensi dell'articolo. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'autorizzazione.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 1 (Delimitazione della garanzia)

La società garantisce alla Provincia autonoma di Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia autonoma di Bolzano stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'articolo. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 (Efficacia della garanzia)

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data dell'autorizzazione.

Art. 3 (Durata della garanzia)

La presente garanzia copre la durata dell'autorizzazione ed un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 4 (Facoltà di recesso)

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori sei mesi ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5 (Pagamento del premio)

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre. eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia

Art. 6 (Avviso di sinistro - Pagamento)

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la Provincia - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'articolo. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

  • a)  per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all' impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
  • b)  per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all' ambiente ai sensi dell'articolo. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento allorchè il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione)

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo. 1944 codice civile.

Art. 8 (Surrogazione)

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia di tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 (Foro competente)

In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello di Bolzano.

Firma......................................

3)

L'allegato 1 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.P. 8 aprile 2004, n. 13.

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